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Accordo di ristrutturazione dei debiti: fondamentale la tempestiva pubblicazione nel registro delle imprese

Necessario che essa preceda o, alla peggio, sia contestuale al deposito del ricorso in Tribunale

Accordo di ristrutturazione dei debiti: fondamentale la tempestiva pubblicazione nel registro delle imprese

Nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, legge fallimentare alla mano, la pubblicazione nel registro delle imprese deve precedere o essere contestuale al deposito del ricorso in Tribunale e, comunque, deve essere effettuata al più tardi nel termine fissato dal giudice e compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di massimo sessanta giorni. Ciò perché consentire al debitore di procedere alla pubblicazione dell’accordo secondo tempistiche discrezionali, anche oltre il termine concesso dal Tribunale, impedirebbe a terzi e creditori di acquisire contezza dell’evoluzione della proposta di regolazione della crisi, esponendoli ad una situazione di incertezza sine die. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 2534 del 3 febbraio 2025 della Cassazione), i quali, ampliando l’orizzonte, aggiungono che, a fronte di cram down fiscale e previdenziale, la domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione deve essere depositata solo dopo che sia scaduto il termine di novanta giorni assegnato all’amministrazione fiscale per pronunciarsi sulla proposta di soddisfacimento. Invece, il deposito della domanda con i termini ancora pendenti determinerebbe un disallineamento dei termini per proporre opposizione all’omologa tra i creditori pubblici e gli altri creditori non aderenti, con effetti distonici per l’intero procedimento. Condivisa in Cassazione la linea seguita dai giudici di merito. In particolare, si è appurato che il giorno precedente all’udienza discussione della richiesta di fallimento, presentata dalla Procuratore della Repubblica, la società in liquidazione depositava presso il Tribunale domanda di concordato. Di conseguenza, il Tribunale assegnava il termine per il deposito del piano, della proposta e della prescritta documentazione. A quel punto, la debitrice depositava richiesta di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, omettendo tuttavia di provvedere alla pubblicazione nel registro delle imprese. Legittimo, secondo i giudici, dichiarare inammissibile la domanda di accordo di ristrutturazione proposta dalla società.

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