Adesione dell’avvocato all’astensione dalle udienze: legittima la comunicazione via PEC
Confermata l’ammissibilità della trasmissione tramite posta elettronica certificata
In generale, non vi è nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia, sicché ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d’opera
L’acquirente può domandare la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno