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Assegnazione della casa familiare: come valutare l’eventuale bene pertinenziale

Necessario tenere sempre prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti, di guisa che anche il bene pertinenziale deve direttamente rispondere all’interesse della prole a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti

Assegnazione della casa familiare: come valutare l’eventuale bene pertinenziale

In materia di assegnazione della casa familiare, qualora si decida, nel migliore interesse dei figli, di assegnare oltre la casa familiare anche un altro immobile autonomo e non contiguo, avendone accertato il carattere pertinenziale, il potere di imporre limiti al diritto dominicale deve essere esercitato sempre nell’ambito di quanto previsto dal Codice Civile, trattandosi di un provvedimento in favore del genitore convivente con i figli e nell’interesse di costoro, di talché l’assegnazione del bene pertinenziale deve avvenire tenendo sempre prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti, di guisa che anche il bene pertinenziale deve direttamente rispondere all’interesse della prole a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di altra natura dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 18556 dell’8 giugno 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto in sede di separazione tra due coniugi e relativo, in particolare, all’assegnazione alla donna non solo della casa familiare ama anche di un immobile allo stato rustico, qualificato come pertinenza della casa.
A considerare plausibili, almeno sulla carta, le obiezioni sollevate dall’uomo sono i magistrati di Cassazione, i quali partono da una premessa: la casa familiare rappresenta l’ambiente domestico costituente centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole. Tale interesse, volto a tutelare i diritti fondamentali dei minori, o dei figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, è dotato di copertura costituzionale, con la conseguenza che la casa familiare potrà essere, in caso di separazione dei coniugi, assegnata al genitore con cui convivono i figli. Difatti, sia in sede di separazione che di divorzio, il giudice può assegnare l’abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento (reale o personale) sull’immobile, se a lui risultino affidati figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti.
Con riferimento, poi, ai requisiti per l’assegnazione della casa familiare, si è affermato che la relativa statuizione deve essere effettuata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti a restare nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti durante la vita matrimoniale, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali, che in tale ambiente si sono radicate, con la conseguenza che la revoca dell’assegnazione della casa familiare richiede come esclusivo presupposto l’accertamento del venir meno dell’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell’autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario.
Tale assegnazione non ha più ragion d’essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione, con la conseguenza che la revoca dell’assegnazione della casa familiare richiede come esclusivo presupposto l’accertamento del venir meno dell’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell’autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario.
Sul piano probatorio, colui che agisca per la revoca dell’assegnazione della casa familiare ha l’onere di provare in modo inequivoco il venir meno dell’esigenza abitativa con carattere di stabilità, cioè di irreversibilità, prova che deve essere particolarmente rigorosa in presenza di prole affidata o convivente con l’assegnatario. Inoltre, il giudice deve comunque verificare che il provvedimento richiesto non contrasti con i preminenti interessi della prole.
Comunque, il giudice può limitare l’assegnazione della casa familiare ad una porzione dell’immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell’ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell’intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione del lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori.
Per quanto concerne eventuali pertinenze, queste sono sottoposte allo stesso regime del bene principale, fermo l’accertamento dell’esistenza del vincolo pertinenziale.
Per potersi ravvisare il vincolo pertinenziale tra due beni, tra loro distinti ed autonomi, specie quando essa derivi da un atto non negoziale, è necessario che il proprietario della cosa principale abbia la piena disponibilità anche della cosa accessoria, postulando peraltro il vincolo anche la esclusività della funzione accessoria dell’un bene rispetto all’altro. Pertanto, ove tale requisito manchi ed il bene accessorio sia adibito contemporaneamente a servizio di diversi beni appartenenti a soggetti differenti non si configura una pertinenza, ma un caso di proprietà comune del bene accessorio, ovvero un caso di servitù imposta su di esso.
In tema di assegnazione della casa familiare si è sottolineato che, ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio, è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell’appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una utilità al bene principale e non al proprietario di esso e da ciò si è desunto che l’assegnazione della casa coniugale deve intendersi estensibile al box, quale pertinenza della cosa principale, qualora questo sia oggettivamente al servizio dell’appartamento, essendo situato sullo stesso palazzo, ed entrambi gli immobili appartengano ad un solo coniuge.
In proposito è stato affermato che il coniuge che, in sede di separazione, abbia ottenuto l’abitazione familiare può rivendicare anche il box, ma è tenuto a dimostrare l’esistenza di un vincolo pertinenziale tra il bene principale e quello accessorio.
Analizzando la specifica vicenda, i magistrati di Cassazione ‘censurano’ il pronunciamento d’Appello, ossia l’assegnazione alla donna della casa familiare (che si sviluppa in 500 metri quadrati, consta di tre piani ed è munita di ampio spazio antistante adibito a parcheggio) e di altro immobile allo stato rustico, posto a 50 metri dalla casa familiare e qualificato come pertinenza della casa familiare.
Il giudice d’Appello ha rimarcato la circostanza che il rustico insiste sul terreno adiacente alla casa coniugale, da cui dista circa 50 metri, acquistato in costanza di matrimonio in regime di comunione legale, edificato parzialmente in ragione di concessione edilizia per impianto produttivo non completato e che esso abbia continuato ad essere utilizzato quale locale deposito-magazzino-garage servente rispetto alla contigua abitazione familiare. E da ciò il giudice ha tratto la conclusione che tale circostanza, indipendente dall’intento e dalla futura volontà dei coniugi di destinare l’immobile come rustico ad altro uso (quale casa da destinare ad una figlia o a speculazione commerciale o altro), appare di per sé sufficiente a configurare l’immobile come asservito, in costanza di matrimonio, all’abitazione principale e, pertanto, a qualificarlo quale pertinenza della casa familiare alla luce di quanto previsto dal Codice Civile e volto a tutelare, come noto, l’integrità dell’abitazione familiare, come intesa e vissuta durante la vita coniugale, a tutela della continuità di vita del coniuge assegnatario e dei figli.
E sempre secondo il giudice d’Appello, il fatto che il progetto relativo all’immobile catalogato come pertinenza prevedesse l’apertura di un diverso ingresso sulla strada indipendente da quello dell’abitazione principale non vale di per sé a escludere che, allo stato, il bene rustico de quo, in quanto contiguo all’abitazione principale e all’uso della stessa asservito, vada qualificato quale pertinenza della casa familiare.
Questi ragionamenti non sono decisivi, secondo i magistrati di Cassazione, se solo si consideri che, nel caso in esame, si discute di un immobile al rustico non contiguo, con destinazione d’uso diversa, autonomo e distinto dalla casa familiare – a sua volta connotata da vasta metratura sviluppata su tre piani e circondata da ampio spazio – la cui pertinenzialità non è immediatamente percepibile. Peraltro, in Appello è mancata la doverosa valutazione concernente la ricorrenza dell’habitat familiare e lo specifico interesse della prole in relazione all’assegnazione dell’immobile de quo.

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