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Assegnazione di casa popolare: requisiti da possedere all’atto della stipula del contratto

Se dopo l’accettazione da parte dell’ente gestore dell’istanza di cessione e la comunicazione del prezzo indicato, l’assegnatario sia deceduto senza procedere alla stipula del contratto di compravendita, gli eredi non acquisiscono a titolo derivativo il diritto alla cessione dell’alloggio

Assegnazione di casa popolare: requisiti da possedere all’atto della stipula del contratto

In materia di edilizia residenziale pubblica, il sistema di assegnazione in proprietà degli alloggi ruota intorno alla sussistenza, in capo all’assegnatario, di una serie di requisiti che devono essere posseduti nel momento della stipula del contratto dal soggetto che diventerà proprietario, non essendo sufficiente che essi siano stati posseduti in un momento precedente. Pertanto, se dopo l’accettazione da parte dell’ente gestore dell’istanza di cessione e la comunicazione del prezzo indicato, l’assegnatario sia deceduto senza procedere alla stipula del contratto di compravendita, gli eredi non acquisiscono a titolo derivativo il diritto alla cessione dell’alloggio, ma sono soltanto esonerati, alla luce della normativa del 1977, dall’onere di confermare la relativa domanda, atteso che la situazione precedente alla stipula del contratto, richiedente la verifica di determinati requisiti, non è trasmissibile iure hereditatis. Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 7941 del 25 marzo 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un immobile di edilizia residenziale. Nello specifico, l’originario assegnatario conduttore dell’alloggio, a seguito di comunicazione dello IACP, formulava proposta di acquisto del bene. Dopo che l’immobile era transitato dal demanio statale al patrimonio del Comune, lo IACP autorizzava la cessione del bene a favore dell’assegnatario, gli comunicava il prezzo di vendita, nonché la documentazione occorrente per la stipula, facendogli anche presente che la documentazione per la cessione era stata inviata al notaio. Successivamente, però, l’assegnatario decedeva e il contratto di locazione in essere veniva volturato a favore della coniuge. A fronte di tale vicenda, i giudici chiariscono che anche l’accettazione dell’istanza di cessione con comunicazione del prezzo, pur se seguita dall’integrale pagamento, non conferisce agli eredi dell’assegnatario il diritto dominicale sull’alloggio, né il titolo per conseguirne la cessione a titolo derivativo, posto che il passaggio di proprietà può avvenire solo dopo la positiva verifica dell’esistenza, in capo all’assegnatario effettivo, della sussistenza delle condizioni soggettive per l’assegnazione. In generale, l’alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica presuppone lo svolgimento di un procedimento amministrativo diretto a verificare la sussistenza, in capo a chi pretende l’assegnazione in proprietà, di tutti i requisiti di legge e, in particolare, di quelli previsti in capo all’assegnatario. Il sistema normativo replica, nella sostanza, quanto già stabiliscono le norme statali in tema di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le quali prevedono, da un lato, una costante verifica della permanenza delle condizioni che consentono l’assegnazione in locazione delle abitazioni e, dall’altro, l’accertamento di tale permanenza anche nei confronti degli eredi degli assegnatari deceduti. Di conseguenza, non è necessario che gli eredi rinnovino la domanda di assegnazione, ma va escluso che essi abbiano diritto ad un provvedimento favorevole anche se privi dei requisiti per ottenere l’assegnazione dell’immobile, cioè a prescindere dalla valutazione dei titoli di legge. In altre parole, il sistema di assegnazione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ruota intorno alla sussistenza, in capo all’assegnatario, di una serie di requisiti. Questi ultimi devono essere posseduti nel momento della stipula del contratto dal soggetto che diventerà il proprietario, non essendo sufficiente che essi siano stati posseduti in un momento precedente. Ne deriva che – se, dopo l’accettazione da parte dell’ente gestore dell’istanza di cessione e la comunicazione del prezzo indicato, l’assegnatario sia deceduto senza procedere alla stipula del contratto di compravendita – gli eredi dell’assegnatario originario non acquisiscono a titolo derivativo il diritto alla cessione dell’alloggio, ma sono soltanto esonerati dall’onere di confermare la relativa domanda, atteso che la situazione precedente alla stipula del contratto, richiedente la verifica di determinati requisiti, non è trasmissibile iure hereditatis. Pertanto, la mancata dimostrazione di uno dei requisiti per il trasferimento dell’alloggio, come l’esatto adempimento del pagamento del prezzo, preclude anche l’insorgenza del diritto ad ottenere il trasferimento dell’immobile. Ne deriva, da ultimo, che anche l’accettazione dell’istanza di cessione con comunicazione del prezzo, pur se seguita dall’integrale pagamento, non conferisce agli eredi dell’assegnatario il diritto dominicale sull’alloggio, né il titolo per conseguirne la cessione a titolo derivativo, posto che il passaggio di proprietà può avvenire solo dopo la positiva verifica dell’esistenza, in capo all’assegnatario effettivo, della sussistenza delle condizioni soggettive per l’assegnazione.

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