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Assegno divorzile: pesano i sacrifici in ambito professionale

Irrilevante il riferimento alle motivazioni che abbiano portato il componente della coppia a dare priorità alla famiglia

Assegno divorzile: pesano i sacrifici in ambito professionale

La funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dall’altro coniuge, perché l’assegno di divorzio mira, sotto tale aspetto, a compensare lo squilibrio economico conseguente all’impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 10024 del 18 aprile 2026 della Cassazione), i quali, a fronte dello scontro tra due anziani – entrambi quasi 80enni – ex coniugi, hanno confermato il diritto della donna all’assegno divorzile, pur potendo lei disporre di una pensione da 900 euro al mese.
Alla luce della vicenda in esame, vi sono, secondo i magistrati, i presupposti per l’attribuzione dell’assegno divorzile alla donna, e ciò sia nella componente assistenziale, resa evidente dall’insufficiente autonomia economica di lei, sia perequativo, non avendo lei costruito un proprio autonomo percorso lavorativo, essendosi impegnata per anni a coadiuvare il marito nella gestione di un esercizio commerciale.
Messe a confronto le due posizioni reddituali, emerge, secondo i giudici, un divario significativo esistente a tutto svantaggio della donna, che può contare unicamente su di una pensione di circa 900 euro mensili mentre l’ex marito gode non solo di una pensione di 1.250 euro mensili ma anche di partecipazioni societarie nonché di diverse comproprietà immobiliari da cui ricava redditi che avrebbe potuto anche incrementare senza essere onerato di canoni locativi vivendo in una abitazione di proprietà.
Riguardo alla situazione della donna, poi, la sussistenza di difficoltà obbiettive ad incrementare le modeste entrate, non sufficienti a garantirle la piena autonomia, porta alla conferma del riconoscimento dell’assegno divorzile nella misura idonea a sanare il deficit derivato dalla fine del legame coniugale, nel corso del quale la donna si è dedicata alla famiglia ed all’azienda gestita dall’oramai ex marito. In questa ottica, poi, secondo i giudici, va messo in luce che durante i quasi cinquant’anni di matrimonio l’ex moglie ha sacrificato aspirazioni professionali autonome, stabili e regolari (dal momento che aveva già una professionalità quale commessa di boutique), e ciò a totale beneficio del menage familiare ed a supporto del marito, commerciante di carni, che ha lungamente coadiuvato, evitandogli l’assunzione di una dipendente come addetta al banco di vendita e dedicandosi quotidianamente a casa e bottega fra loro contigue.
Tutto ciò ha negato alla donna, secondo i giudici, una solidità, anche solo potenziale, di prospettive, una volta chiuso il matrimonio e finita la collaborazione nel negozio del marito.
Ragionando in questa ottica, poi, la situazione di incertezza economica della donna è stata solo in parte arginata grazie alla possibilità datale dall’ex marito di continuare ad usufruire della ex casa familiare, perché altrimenti lei sarebbe rimasta priva di abitazione già dopo essersi separata, ma tale abitazione appartiene comunque ad una società di cui la donna ha una ridotta partecipazione che non le consente di impedire la vendita del bene e che non le permette di percepire una quota davvero significativa del prezzo ricavato per comprarsi in modo agevole un’altra abitazione, annotano i giudici.
Sacrosanto, quindi, riconoscere alla donna l’assegno divorzile nella sua componente compensativa ed anche assistenziale sulla base della complessiva e coerente ricostruzione dell’organizzazione familiare, alla luce di tutti gli elementi probatori emersi e raccolti in giudizio.

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