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Autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco: legittima la richiesta di accesso agli atti da parte di una società concorrente

Fondamentale però che l’accesso ai documenti amministrativi sia necessario per curare o per difendere i precisi interessi giuridici

Autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco: legittima la richiesta di accesso agli atti da parte di una società concorrente

Accesso pieno alla documentazione relativa all’autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco se a chiederlo è l’impresa concorrente di quella che ha messo sul mercato il nuovo prodotto. Impossibile per l’AIFA omettere alcuni documenti oppure mettere in dubbio l’utilità effettiva della conoscenza di determinati documenti. Questa decisione è poggiata soprattutto sul fatto che la società che ha chiesto l’accesso alla documentazione ha rigorosamente individuato il proprio interesse concreto e specifico all’ostensione dei documenti richiesti, interesse diretto a tutelare i suoi interessi giuridici in uno specifico giudizio. Applicata quindi la normativa che stabilisce che deve essere comunque garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Ciò alla luce della cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza pubblica o alla riservatezza di terzi, a fronte di quelle afferenti alla difesa degli interessi di una parte, quando i documenti richiesti risultino a tal fine necessari. La norma prevede che deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici e sancisce la tendenziale prevalenza del cosiddetto accesso difensivo anche sulle antagoniste ragioni di riservatezza dei controinteressati. Pertanto, il problema del bilanciamento delle contrapposte esigenze delle parti, diritto di accesso e di difesa, da un lato, e diritto di riservatezza dei terzi, dall’altro, deve essere risolto dando prevalenza al diritto di accesso qualora sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici. (Sentenza 5391 del 2 maggio 2022 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio)

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