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Brexit: per il cittadino inglese niente diritto di voto e niente eleggibilità nel Paese in cui si è trasferito

I cittadini britannici che hanno trasferito la loro residenza in uno Stato membro dell’Unione Europea prima della fine del periodo di transizione non beneficiano più dello status di cittadino dell’Unione

Brexit: per il cittadino inglese niente diritto di voto e niente eleggibilità nel Paese in cui si è trasferito

Il dato di fatto della Brexit comporta conseguenze anche per i cittadini britannici che hanno la residenza in Europa ma lontano dall’Inghilterra. In particolare, i cittadini britannici che godevano dei diritti connessi alla cittadinanza europea non beneficiano più, dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza. Esemplare la vicenda riguardante una cittadina britannica che risiede in Francia dal 1984 ed è sposata con un cittadino francese. Ella non ha chiesto o ottenuto la cittadinanza francese, ma, a seguito dell’entrata in vigore della Brexit, è stata cancellata dalle liste elettorali del Comune francese in cui vive col marito, e per questo non ha potuto partecipare alle elezioni comunali tenutesi in Francia il 15 marzo 2020. Il 6 ottobre 2020 ella ha presentato un’istanza di reiscrizione nelle liste elettorali riservate ai cittadini non francesi dell’Unione Europea, ma tale istanza è stata respinta dal sindaco del Comune. Ella ha contestato questa decisione, spiegando di non godere più del diritto di voto e di eleggibilità nel Regno Unito per via della norma britannica in forza della quale il cittadino britannico che risieda da oltre 15 anni all’estero non è più autorizzato a partecipare alle elezioni indette nel Regno Unito. In sostanza, la donna si troverebbe privata di qualsiasi diritto di voto e di eleggibilità, tanto in Francia quanto nel Regno Unito. A fare chiarezza provvedono ora i giudici comunitari, spiegando che dal momento del recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, il 1° febbraio 2020, i cittadini di tale Stato che hanno trasferito la loro residenza in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione non beneficiano più dello status di cittadino dell’Unione né, in particolare, del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza. (Sentenza del 9 giugno 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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