Cacciato il dipendente volgare e offensivo verso i colleghi
Logico, secondo i giudici, parlare di comportamento che un qualsiasi datore di lavoro non può accettare da parte di un proprio dipendente

Condotte verbali volgari, offensive e a sfondo sessuale nei confronti di colleghi: legittimo il licenziamento. Questa la netta posizione assunta dai giudici (ordinanza numero 26735 del 15 ottobre 2024 della Cassazione), i quali hanno respinto definitivamente le obiezioni di un lavoratore cacciato per l’inaccettabile comportamento tenuto in negozio. Per maggiore chiarezza, comunque, i magistrati fissano un punto fermo: in tema di licenziamento disciplinare, comportamenti volgari e offensivi, anche a sfondo sessuale, posti in essere da un dipendente con funzioni direttive nei confronti di colleghi, giustificano, qualora siano reiterati e di significativa gravità, il licenziamento per giusta causa, in quanto determinano l’irreparabile perdita di fiducia da parte del datore di lavoro, e tale conclusione trova fondamento sia nell’applicazione della previsione contrattuale che sanziona con il licenziamento le gravi e reiterate violazioni degli obblighi disciplinari, sia nella nozione legale di giusta causa, indipendentemente, va precisato, dalla qualificazione dei singoli comportamenti come molestie sessuali ai sensi del ‘Codice etico’ vigente in azienda. Analizzando lo specifico caso, i giudici osservano che non si verte in materia che ricade sotto l’ambito di disciplina del ‘Codice etico’, posto che i comportamenti del lavoratore, meramente volgari ed offensivi, anche quando inerenti all’aspetto fisico delle colleghe ovvero la loro sfera sessuale, certamente non risultavano finalizzati a perpetrare discriminazioni (né oggettivamente i comportamenti erano discriminatori) ovvero a porre in essere ritorsioni e neppure potevano essere qualificati, proprio alla luce del ‘Codice etico’, quali molestie sessuali. Quanto al ‘peso specifico’ dei fatti, e, quindi, all’individuazione della sanzione disciplinare proporzionata, è impossibile, secondo i giudici, catalogare i comportamenti del lavoratore di limitata gravità, soprattutto tenendo presenti la loro reiterazione e la loro volgarità. In sostanza, quello accertato è un comportamento che un qualsiasi datore di lavoro non può accettare da parte di un proprio dipendente, e in particolar modo da colui che ha la direzione ed il controllo di un folto gruppo di lavoratori. Tirando le somme, i comportamenti non occasionali, e, in talune occasioni, di significativa gravità, tenuti dal lavoratore giustificano l’irreparabile perdita di fiducia da parte del datore di lavoro, chiosano i magistrati.