Concessioni demaniali: necessaria una procedura di selezione caratterizzata da imparzialità, trasparenza e pubblicità
Illegittimo, secondo i giudici, il provvedimento di revoca delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime già avviate, motivato sulla base della generica necessità di riconsiderazione di un diverso interesse pubblico in ragione dell’aggiornamento normativo che ha introdotto una proroga delle concessioni in essere fino al 30 settembre 2027

A fronte del carattere preciso e incondizionato degli obblighi previsti dalla cosiddetta ‘Direttiva Bolkenstein’, condivisa da Parlamento e Consiglio europei, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, gli Stati sono tenuti ad applicare tra i candidati potenziali una procedura di selezione che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e, infine, del suo completamento. E in questa ottica, quindi, l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali non conformi al diritto comunitario (nella specie, quelle che hanno introdotto e continuano ad introdurre, con una sistematica violazione del diritto dell’Unione Europea, le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative) incombe non solo sui giudici, ma anche sulle autorità amministrative, ivi comprese quelle comunali. Questi i punti fermi fissati dai giudici (sentenza numero 2907 del 4 aprile 2025 del Consiglio di Stato), chiamati a prendere in esame il tema – d’attualità soprattutto in Italia – relativo alla gestione delle concessioni demaniali. Su questo specifico punto, è illegittimo, secondo i giudici, il provvedimento di revoca delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime già avviate, motivato sulla base della generica necessità di riconsiderazione di un diverso interesse pubblico in ragione dell’aggiornamento normativo – datato fine 2024 – che ha introdotto una proroga delle concessioni in essere fino al 30 settembre 2027. Riflettori puntati, nella vicenda in esame, sulla deliberazione di giunta con cui il Comune di Lignano Sabbiadoro ha deciso, nel settembre 2024, di revocare gli avvisi di selezione pubblica finalizzati all’assegnazione di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in conformità alle previsioni del ‘Piano di utilizzazione del demanio’, nonché di disporre, sulla base delle revoche, la proroga da gennaio 2025 delle concessioni balneari in essere per le tempistiche necessarie a consentire revisione e ripubblicazione dei bandi di gara da parte del Comune e procedere alla relativa aggiudicazione improrogabilmente entro fine dicembre 2025. In sostanza, l’amministrazione comunale ha disposto la revoca delle concessioni sulla base della intervenuta innovazione della disciplina normativa applicabile dal 2024 e ha anche revocato le procedure di affidamento avviate, invocando, in sostanza, la necessità, nell’incertezza del quadro normativo di disciplina della materia (a seguito della profonda revisione introdotta nel 2024, di attendere l’adozione del previsto decreto ministeriale al fine di avviare le procedure di assegnazione nella cornice di un quadro normativo completo. Più precisamente, nella delibera giuntale si legge che le modifiche normative introdotte nel 2024 costituiscono elemento novativo della disciplina di riferimento, tale da legittimare nell’immediato una revoca, per ragioni di opportunità sopravvenuta, dei bandi già pubblicati e non ancora scaduti, al fine di poter effettuare una rivalutazione di merito della documentazione di gara e un aggiornamento delle relative clausole. E peraltro, viene aggiunto, non risulta ancora depositata alcuna offerta. Questa visione viene però censurata dai magistrati amministrativi, i quali osservano che la decisione comunale non tiene conto della norma di salvaguardia secondo cui non è pregiudicata la validità delle procedure selettive deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del 2024. Di conseguenza, l’invocata necessità, da parte dell’ente comunale, di revocare le procedure di gara già iniziate a causa della asserita ridefinizione dell’interesse pubblico conseguente alla profonda revisione normativa del 2024 è smentito dalla stessa normativa del 2024, che, in sostanza, fa salve le procedure selettive in corso.