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Condòmino si allontana e non vota: come calcolare il termine per potere impugnare la delibera

In sostanza, i trenta giorni di tempo non possono scattare dal giorno di adozione della delibera

Condòmino si allontana e non vota: come calcolare il termine per potere impugnare la delibera

Se il singolo condòmino si allontana dal locale in cui si svolge l’assemblea e non partecipa alla prevista votazione, allora il temine di legge per potere impugnare la delibera adottata dagli altri condòmini non può che decorrere dalla data in cui egli ne riceve comunicazione. Questa la posizione assunta dai giudici (sentenza del 28 marzo 2025 della Corte d’appello di Napoli), i quali, ampliando l’orizzonte oltre la specifica vicenda, chiariscono che, qualora un condòmino, nel corso della celebrazione di un'assemblea condominiale, si allontani e tale circostanza venga fatta annotare sul verbale, tale situazione non incide sui quorum costitutivi (che devono sussistere al momento iniziale della seduca) ma incide, invece su quelli deliberativi relativamente ai singoli punti all'ordine del giorno nonché sui diritti dei distinti condòmini rispetto ai quali il singolo o più condòmini abbiano deciso di non prendere parte alla discussione e alla conseguente delibera, e, quindi, di non partecipare alla votazione, rimanendo del tutto irrilevante la possibile udibilità. Non a caso, per l'approvazione delle delibere assembleari non si può neanche tener conto dell'adesione espressa dal condòmino che si sia allontanato prima della votazione dichiarando di accettare la decisione della maggioranza. Ciò perché solo il momento della votazione determina la fusione delle volontà dei singoli condòmini formative dell'atto collegiale. Di conseguenza, il termine di trenta giorni, previsto dal Codice Civile per l'impugnazione delle delibere assembleari annullabili, non può farsi coincidere come dies a quo per il còndomino allontanatosi volontariamente dal luogo di svolgimento dell'assemblea (con relativa presa d'atto a verbale, senza partecipare quindi alla votazione) con quello del giorno di adozione della delibera stessa sui punti all'ordine del giorno rispetto alla cui discussione e deliberazione il condòmino allontanatosi non ha voluto partecipare, dovendosi, a tutti gli effetti, quest'ultimo considerarsi assente.

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