Contenzioso in ambito comunitario: il professore di diritto può rappresentare la propria Università
Ciò vale anche quando, come nella vicenda in esame, egli è coordinatore e capogruppo del progetto su cui verte la controversia

Un professore di diritto può rappresentare la propria Università dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia dell’Unione europea. E ciò vale, in linea di principio, anche quando egli è coordinatore e capogruppo del progetto su cui verte la controversia. Nel caso specifico, un’Università tedesca è stata designata coordinatrice di un consorzio di ricerca che comprende vari atenei europei e che effettua ricerche interdisciplinari di diritto comparato nell’ambito del diritto e della politica in materia di alloggi in tutta l’Unione. Al fine di ottenere un finanziamento dell’Unione per tali ricerche, l’Università ha presentato al REA una proposta di progetto, che però è stata respinta. Così l’Università ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea, ma il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto manifestamente irricevibile, poiché l’atto introduttivo del ricorso era stato firmato da un professore che non solo insegna all’Università, ma è altresì designato quale coordinatore e capogruppo del progetto proposto. Secondo il Tribunale, il requisito di indipendenza dell’avvocato, che sarebbe applicabile ai professori universitari che beneficiano del potere di rappresentare i singoli dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione, non era quindi soddisfatto. Di parere opposto, invece, i giudici della Corte di giustizia dell’Unione Europea, i quali precisano che la nozione di indipendenza dell’avvocato ha recentemente conosciuto un’evoluzione in materia di rappresentanza dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione, essendo ormai la tutela e la difesa degli interessi del cliente il criterio predominante adottato al riguardo. In particolare, con riferimento alla vicenda, i giudici osservano che le funzioni esercitate dal professore nell’ambito del progetto implicavano che egli avesse interessi comuni con l’Università, ma, aggiungono, siffatti interessi non bastano a dimostrare un’incapacità di tale professore di garantire debitamente la rappresentanza affidatagli. (Sentenza del 14 luglio 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)