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Dichiarazione integrativa possibile per emendare l’errore frutto di incertezza sulla norma

Decisivo il fatto che la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno di imposta sia imputabile all’evidente incertezza interpretativa relativa alla cumulabilità delle agevolazioni

Dichiarazione integrativa possibile per emendare l’errore frutto di incertezza sulla norma

In tema di dichiarazione dei redditi, in caso di mancata fruizione di beneficio fiscale da parte del contribuente, l’errore di fatto o di diritto è emendabile, mediante dichiarazione integrativa, qualora sia imputabile all’obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa. Il riferimento è nello specifico alla cumulabilità delle agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante prevista dal conto energia e nella detassazione degli investimenti ambientali ai sensi della cosiddetta Tremonti ambientale. Nella vicenda in esame terreno di scontro è una cartella di pagamento ai fini IRES per l’anno d’imposta 2013 emessa dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società a seguito del disconoscimento della detassazione ambientale prevista cosiddetta Tremonti ambientale con riferimento all’acquisto di due impianti fotovoltaici effettuato nell’anno 2010. I giudici tributari regionali hanno ritenuto tardiva la dichiarazione integrativa presentata dalla società contribuente nell’anno 2012. Per i giudici di terzo grado, invece, la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno di imposta (2010) non può dirsi imputabile ad una scelta discrezionale della società contribuente, ma all’evidente incertezza interpretativa relativa alla cumulabilità delle agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante prevista dal conto energia di cui già usufruiva la società contribuente, e della detassazione degli investimenti ambientali previsti dalla cosiddetta Tremonti ambientale. Legittima, quindi, la dichiarazione integrativa della società, poiché l’incertezza interpretativa è stata risolta solo successivamente agli investimenti effettuati dalla società contribuente (nell’anno 2010), a seguito del decreto ministeriale del 5 luglio 2012, il quale ha posto fine ad ogni incertezza circa la possibilità di cumulare i due benefici fiscali, permettendo da quella data ai contribuenti di accedere a tale agevolazione. (Ordinanza 12018 del 13 aprile 2022 della Corte di Cassazione)

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