Donna aggredisce e colpisce un uomo: il mero dolore locale può, in assenza di postumi, configurare il reato di percosse
Per i giudici, anche se la violenza produce nel soggetto passivo soltanto una sensazione fisica di dolore, senza postumi di alcun genere, è ipotizzabile il reato di percosse

Aggressione e manacciate di una donna ai danni di un uomo: il mero dolore locale, senza postumi, subito dalla vittima può configurare il reato di percosse. In generale, quindi, è possibile ipotizzare il reato di percosse a fronte di un’aggressione che ha causato nella vittima solo dolori momentanei, sanciscono i giudici (sentenza numero 137 del 3 gennaio 2025 della Cassazione). Riflettori puntati, come detto, sulla condotta tenuta da una donna nei confronti di un uomo, condotta consistente in un’aggressione caratterizzata anche da alcune manacciate. A carico della donna scatta l’accusa di lesioni personali, accusa ritenuta fondata dal Giudice di pace. Di parere opposto, invece, i giudici del Tribunale, i quali assolvono la donna e, di conseguenza, revocano le statuizioni civili del Giudice di pace in favore dell’uomo. E quest’ultimo porta la questione in Cassazione, sottolineando la gravità della condotta violenta tenuta nei suoi confronti dalla donna e, soprattutto, sostenendo che si può riqualificare il fatto nel reato di percosse. Questa ipotesi è plausibile, secondo i magistrati di Cassazione, e ciò alla luce delle dichiarazioni della persona offesa e del referto medico, che, in particolare, non ha escluso il contatto fisico tra la donna e l’uomo, contatto descritto anche da un testimone come un’aggressione e testualmente identificato in due manacciate subite dalla persona offesa. Inoltre, si è appurato che il contatto fisico ha anche comportato, oltre che le algie descritte in referto, la caduta e la rottura degli occhiali indossati dalla persona offesa. A questo proposito, i giudici ricordano che, ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l’aggravamento di esso, ovvero una compromissione delle funzioni dell’organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa. Pertanto, la mera algia (ossia un dolore localizzato) non può essere ricondotta ad una vera e propria malattia. Tuttavia, il contatto fisico subito dall’uomo e reputato foriero di lesione, poi però esclusa, va rivalutato ai fini della eventuale integrazione del reato di percosse, che è configurabile allorquando la violenza produce nel soggetto passivo soltanto una sensazione fisica di dolore, senza postumi di alcun genere.