Esplosione in una fabbrica abusiva: accusa di omicidio volontario a carico dell’imprenditore
Sfruttare l’attività di lavoratori, privi da qualsivoglia tutela, formazione o presidio di sicurezza, in ambienti del tutto inadeguati e pertanto forieri di rischi non contenibili, è condotta univocamente interpretabile come espressiva dell’accettazione consapevole dell’eventualità della morte dei propri dipendenti
Sacrosanto ipotizzare il reato di omicidio a carico dell’imprenditore se ha utilizzato per un’attività altamente pericolosa lavoratori privi di tutela, formazione e sicurezza, lavoratori che, non a caso, sono purtroppo periti in un drammatico incidente in fabbrica.
Questa la valutazione dei giudici (sentenza numero 36544 del 10 novembre 2025 della Cassazione), chiamati a valutare il drammatico episodio verificatosi oltre un anno fa in una fabbrica abusiva in Campania.
Il quadro certifica, secondo i giudici, l’accettazione consapevole dell’eventualità della morte dei dipendenti.
Il terribile episodio risale al novembre del 2024, quando ad Ercolano si registra una fortissima esplosione in un immobile abitativo. Le forze dell’ordine troveranno, purtroppo, i corpi di tre giovani, un ragazzo di appena 18 anni e due sorelle di 26 anni, e scopriranno che in quell’immobile era stata messa su una fabbrica abusiva per la realizzazione di fuochi d’artificio. Proprio le inesistenti condizioni di sicurezza hanno portato al drammatico episodio e alla morte dei tre giovani, assunti, ovviamente ‘in nero’, come operai.
A finire sotto processo sono i due presunti titolari di quella impresa abusiva e assolutamente insicura. Per entrambi scatta l’accusa di omicidio plurimo, con conseguente applicazione della custodia cautelare in carcere. E uno dei due decide di impugnare il provvedimento.
In prima battuta, però, l’istanza mirata a mettere in discussione la custodia cautelare in carcere viene respinta in modo netto. Per il Tribunale, difatti, vi sono gravi indizi di colpevolezza per omicidio plurimo, a fronte delle morti dei tre giovani, assunti senza alcun regolare contratto per lavorare, in assenza di condizioni di sicurezza, presso un immobile, nell’abusiva attività di fabbricazione, assemblaggio e stoccaggio di ordigni esplosivi e pirotecnici, e deceduti in seguito ad una violenta esplosione, con conseguente crollo dell’immobile.
Rilevanti, secondo il Tribunale, le dichiarazioni dei congiunti dei lavoratori deceduti nell’esplosione, dichiarazioni che hanno portato all’identificazione dei due datori di lavoro, i quali portavano ai tre giovani del materiale esplodente e chiedevano loro di confezionare fuochi d’artificio. In particolare, poi, uno dei due, cioè quello che contesta la custodia cautelare in carcere, accompagnava spesso i dipendenti al lavoro e dava loro delle direttive, hanno raccontato ancora i congiunti dei lavoratori deceduti, e l’altra persona accusata di omicidio lo ha indicato quale suo socio di fatto e lo ha chiamato in correità.
Assolutamente inutili le ulteriori obiezioni sollevate in Cassazione. Anche per i giudici di terzo grado, difatti, è sacrosanta l’applicazione della custodia cautelare in carcere, a fronte di elementi indiziari cospicui e, soprattutto, della spregiudicatezza della condotta, complessivamente sorretta quantomeno da dolo eventuale, poiché si è appurato che era stato adibito a fabbrica abusiva di fuochi d’artificio un immobile di civile abitazione e i lavoratori vi operavano senza alcun minimo presidio di sicurezza.
In particolare, viene esclusa la possibilità, avanzata dalla difesa, di una riqualificazione dei fatti come non più omicidio plurimo bensì come morte conseguente ad altro delitto. Ciò anche alla luce del principio secondo cui si configura il delitto di omicidio volontario – e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida – qualora la condotta del soggetto, alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione anche solo dell’eventualità che dal comportamento potesse derivare la morte della persona.
Ragionando in questa ottica, per i giudici di Cassazione non ci sono dubbi: sfruttare l’attività di lavoratori, privi da qualsivoglia tutela, formazione o presidio di sicurezza, e sottoporli ad una continuativa attività di trattamento di materiali esplodente, di elevata pericolosità per l’incolumità delle persone, di origine incontrollata e da confezionare in ambienti del tutto inadeguati e pertanto forieri di rischi non contenibili, è condotta univocamente interpretabile come espressiva dell’accettazione consapevole dell’eventualità della morte dei propri dipendenti, evenienza a costo della quale si è perseguito il proprio intento criminoso.
Evidente, quindi, la gravità dell’episodio, che legittima la custodia cautelare in carcere dell’uomo. Anche perché corroborata dalla capacità di condizionamento dei testi, dalla possibilità di avvalersi di mezzi per depistare le indagini, dal pericolo di reiterazione in relazione alla spregiudicatezza dimostrata con la condotta tenuta e dai legami con gli ambienti criminali che gli hanno consentito di avere le necessarie coperture per operare illecitamente in un settore sottoposto ad autorizzazione e controlli stringenti.