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Illecita la penale per il recesso del contratto con la società di manutenzione dell’ascensore se il canone è bassissimo

Respinta la pretesa avanzata dalla società e mirata a ottenere il pagamento dell’intero canone sino alla scadenza del contratto

Illecita la penale per il recesso del contratto con la società di manutenzione dell’ascensore se il canone è bassissimo

Sacrosanta l’opposizione del condominio alla pretesa avanzata dalla società a cui era stata affidata la manutenzione dell’ascensore, pretesa relativa a una corposa penale per la risoluzione anticipata del contratto da parte del condominio. I giudici hanno dato ragione all’amministrazione che si era opposta a un decreto ingiuntivo della società e hanno messo in rilievo, in particolare, la nullità della clausola penale imposta nell’originario contratto. Nello specifico la clausola prevedeva che in caso di risoluzione anticipata del contratto, su richiesta o per colpa del committente, quest’ultimo fosse tenuto a pagare quale penale l’intero canone sino alla scadenza del contratto. Per i giudici, però, la mancanza di uno sconto consistente in favore del condominio fa venire meno i presupposti alla base della elevata penale prevista per i primi anni del rapporto contrattuale. Assolutamente non consentito, viene precisato, a fronte di un canone pari a 55 euro mensili, pretendere a titolo di penale, e considerando la durata quinquennale del contratto, la considerevole somma di quasi 2.600 euro. (Sentenza del 18 gennaio 2022 del Tribunale di Taranto)

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