Mantenimento del figlio: come legittimare un aumento
Insufficiente il mero riferimento ad una maggiore capacità reddituale del genitore
Per elevare il contributo per il mantenimento del figlio non basta fare riferimento ad una maggiore capacità reddituale del genitore senza accertare quali siano le effettive necessità del minore e il quantum richiesto per soddisfare le sue esigenze, e, peraltro, senza valutare la reale situazione economica dell’altro genitore.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 306 del 7 gennaio 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame le obiezioni sollevate da un uomo a fronte del mantenimento posto a suo carico in favore del figlio disabile.
In premessa, viene sottolineato che la complessità delle condizioni psico-fisiche del figlio richiede, nella quotidianità, misure particolari per stimolare e preservare aspetti sensoriali e funzionali importanti per la qualità della sua esistenza.
Entrando nei dettagli, in Appello viene fissato il contributo mensile, a carico del padre, nella misura complessiva di 850 euro, destinato alle spese fisse di vitto, abbigliamento, igiene e cura mirate rispetto alla disabilità, istruzione ed educazione personalizzate, assistenza specialistica extrafamiliare del ragazzo, e ciò tenuto conto dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, delle molteplici esigenze del minore e delle disponibilità materiali dei due genitori. Mentre, per quanto concerne gli esborsi straordinari per il giovane, da intendersi relativi a costi eccezionali, imprevedibili e di significativo rilievo, viene stabilita una ripartizione del 60 per cento a carico del padre e del 40 per cento a carico della madre, sulla base del divario economico tra l’uomo e la donna.
Il quantum fissato in Appello viene però posto in discussione dai giudici di Cassazione, soprattutto perché, pur essendo non contestato che le condizioni psico-fisiche del ragazzo siano alquanto complesse e richiedano, nella quotidianità, misure particolari per stimolare e preservare aspetti sensoriali e funzionali importanti per la qualità della sua esistenza, non vi sono però dettagliati riscontri documentali circa la cadenza, la durata ed i costi analitici di questi servizi aggiuntivi alla persona che donna sostiene di sopportare già da tempo per il figlio, e quindi non è dato sapere, in concreto, quale incidenza esatta (mensile ed annuale) abbiano per la madre che pacificamente se ne occupa per il figlio.
Proprio l’assenza di dati puntuali, pacificamente non forniti dalla donna, non consente di stabilire in termini precisi quali somme sono richieste per garantire al figlio, affetto da grave disabilità, le misure necessarie per fronteggiare la quotidianità.
Ulteriore non secondaria lacuna è quella riguardante l’ausilio a livello domestico (in vece della madre) di personale qualificato per l’accudimento del figlio, in ordine al quale non sono stati forniti elementi precisi in ordine all’entità delle spese in effetti già affrontate e da affrontare.
Da non trascurare, poi, la mancata comparazione delle situazione patrimoniali e reddituali dei due genitori, poiché tale accertamento è essenziale e doveroso, nell’ottica di stabilire la misura del contributo del mantenimento, poiché richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.