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Militari e riconoscimento della causa di servizio: ciò non basta per dare sostanza alla richiesta di risarcimento

Tocca comunque al lavoratore, che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno

Militari e riconoscimento della causa di servizio: ciò non basta per dare sostanza alla richiesta di risarcimento

Chiarimenti importanti in materia di riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo per i militari e delle possibili conseguenze sul fronte dell’azione risarcitoria intentata dai militari nei confronti dell’amministrazione della difesa. I giudici osservano, in premessa, che il riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo ha una portata ontologicamente diversa rispetto all’accertamento del nesso di causalità in sede di responsabilità civile. La presentazione dell’istanza per il riconoscimento dell’equo indennizzo non assurge, quindi, a condizione di ammissibilità o di procedibilità della domanda risarcitoria, trattandosi di istituti che, pur presentando un’unica finalità compensativa e natura sostanzialmente analoga, sono connotati da presupposti e requisiti di riconoscimento diversi. L’amministrazione della difesa, quale ente datoriale, è sottoposta agli obblighi di protezione stabiliti dal Codice Civile nei confronti del personale militare, precisano i giudici. E, in questa ottica, ai fini dell’accertamento della responsabilità datoriale, incombe sul lavoratore, che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro, mentre spetta al datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo, e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. (Sentenza 5413 del 30 giugno 2022 del Consiglio di Stato)

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