Niente affidamento ai nonni se manca il legame affettivo coi minori
L’affidamento eterofamiliare può essere disposto quando, all’esito di un’accurata istruttoria, emerga che i parenti disponibili all’affidamento non hanno un rapporto significativo con i minori e non sono in grado di rispondere adeguatamente ai loro bisogni specifici

In materia di affidamento temporaneo dei minori, il criterio di preferenza per l’affidamento intrafamiliare rispetto a quello eterofamiliare non ha carattere assoluto, dovendo sempre prevalere l’interesse superiore del minore. Pertanto, l’affidamento eterofamiliare può essere disposto quando, all’esito di un’accurata istruttoria, emerga che i parenti disponibili all’affidamento non hanno un rapporto significativo con i minori e non sono in grado di rispondere adeguatamente ai loro bisogni specifici, o quando il collocamento presso di loro potrebbe compromettere la stabilità psico-emotiva già raggiunta in altro contesto dai minori. In questa ottica, quindi, la valutazione dell’idoneità dei familiari all’affidamento dei minori deve considerare non solo le loro attuali capacità genitoriali o paragenitoriali, ma anche la qualità e la significatività del loro rapporto pregresso con i minori, nonché la loro capacità di riconoscere e rispondere ai bisogni specifici dei minori. Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 6581 del 12 marzo 2025 della Cassazione), i quali hanno perciò respinto le obiezioni sollevate da una nonna e un nonno a fronte della decisione di affidare le nipotine ad un’altra famiglia, negando loro la possibilità di accoglierle. Analizzando la specifica e delicata vicenda, per i giudici è palese l’inidoneità dei nonni ad essere individuati quali affidatari dei minori, a fronte di un inesistente legame affettivo significativo nonni-nipoti e alla luce dei bisogni speciali di una bambina., della tenera età dell’altra bambina e della situazione complessa preadolescenziale della ragazzina più grande. In sostanza, i nonni non solo non facevano parte della quotidianità dei nipoti, ma non avevano neppure una frequentazione assidua con loro. Logico, quindi, secondo i giudici, ritenere l’affidamento ai nonni non rispondente all’interesse dei minori e allo scopo di garantire loro adeguata assistenza ed equilibrato sviluppo.