Non necessaria l’autorizzazione del giudice per la vendita del bene immobile aziendale
A patto, però, che l’operazione non rappresenti, in sostanza, un atto di cessione d’azienda o di ramo d’azienda

A fronte di una procedure per la composizione negoziata della crisi di un’impresa, la vendita di un immobile può non dover ricevere l’autorizzazione del magistrato. Ciò a patto che, viene precisato (ordinanza del 6 maggio 2025 del Tribunale di Napoli), essa non rappresenti, in sostanza, un atto di cessione d’azienda o di ramo d’azienda. Di conseguenza, la vendita di un bene immobile, da parte dell’impresa in composizione negoziata, pure se strategico o di rilevante valore, può ricadere nella disciplina degli atti di straordinaria amministrazione, soggetti, ovviamente, a previa comunicazione all’esperto negoziatore che ha il compito di favorire le trattative tra imprenditore e creditori per addivenire a una soluzione. In generale, l’atto di dismissione immobiliare è ammissibile in composizione negoziata se, precisano i giudici, funzionale alla realizzazione del piano di risanamento dell’azienda, purché, come detto, comunicato all’esperto negoziatore e in assenza di opposizione da parte dei creditori. Per quanto concerne il prezzo, esso deve essere vincolato su un conto dedicato della società e deve essere destinato esclusivamente al soddisfacimento dei creditori. Analizzando il caso specifico preso in esame dai giudici, la vendita dell’immobile è, secondo l’esperto negoziatore, funzionale al risanamento, poiché con il prezzo ricavato potrebbero essere avviati pagamenti, in particolare dell’ipotecario, e l’istanza è qualificabile solo come atto informativo di operazione straordinaria, con la conseguenza che l’esperto ne deve esser informato per iscritto, cosa in effetti avvenuta con la comunicazione del nuovo piano di risanamento. Sempre secondo l’esperto negoziatore, comunque, l’assenza di rilievi alla vendita deve intendersi condizionata al fatto che il prezzo della vendita venga riversato sul conto della procedura ed ivi immobilizzato in vista del pagamento dei creditori, secondo l’ordine delle prelazioni ed il principio del concorso. Per i giudici la visione proposta dall’esperto negoziatore è corretta, poiché l’istanza relativa alla vendita dell’immobile è catalogabile come una ipotesi di atto di straordinaria amministrazione di vendita immobiliare, sicché nessun provvedimento autorizzatorio va reso, non vertendosi in tema di cessione di azienda o di rami di azienda.