Partecipazione a una gara: iscrizione alla Camera di Commercio per certificare lo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto
Non sufficiente, invece, il mero richiamo all’oggetto sociale, poiché attività effettivamente svolta ed oggetto sociale non possono essere considerati come concetti coincidenti

Condizione per la partecipazione a una gara d’appalto può essere la certificazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio, che però riguardi la precisa attività oggetto della gara. Obiettivo è accertare, attraverso la certificazione camerale, che la società che partecipa alla procedura per l’assegnazione dell’appalto svolga in modo concreto ed effettivo una determinata attività direttamente riferibile al servizio da svolgere. Richiedere alle società, ai fini della partecipazione alla gara, l’iscrizione alla Camera di Commercio è un passaggio obbligato se finalizzato a selezionare ditte che abbiano una esperienza specifica nel settore interessato dall’appalto. Di conseguenza, non si possono prendere in considerazione imprese la cui attività non è stata ancora attivata, nonostante tale attività sia indicata nell’oggetto sociale, che, precisano i giudici, esprime solo la misura della capacità di agire della società, indicando i settori nei quali essa potrebbe in astratto operare. (Sentenza 4474 dell’1° giugno 2022 del Consiglio di Stato)