Piano del consumatore: il pagamento parziale per il creditore privilegiato rende chirografo il credito residuo
In sostanza, il creditore privilegiato di cui il piano del consumatore preveda il pagamento parziale non cessa di essere creditore per la parte residua

In materia di sovraindebitamento, e, in particolare, ai fini dell’omologazione del piano del consumatore, laddove al creditore privilegiato venga attribuito un pagamento parziale nei limiti della capienza sul valore del bene gravato dal privilegio, egli non cessa di essere creditore per la parte residua, la quale, degradata in chirografo, gli dà diritto a un ulteriore soddisfacimento, nella misura prevista per gli altri creditori chirografari.
Questo il principio di diritto fissato dai giudici (ordinanza numero 9549 dell’11 aprile 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame, nel caso specifico, le obiezioni sollevate da una banca, titolare di un credito pari a circa 165mila euro, a fronte del ‘piano del consumatore’ proposto dai debitori e caratterizzato dal soddisfacimento del credito ipotecario della banca nella misura del 75 per cento.
Secca la lamentela dell’istituto di credito: alla falcidia del suo credito non si accompagna un parziale ristoro per la parte di credito eccedente il valore periziato dell’immobile ipotecato con degradazione a credito chirografario.
I magistrati chiariscono che, anche in tema di sovraindebitamento, il creditore privilegiato di cui il piano del consumatore preveda il pagamento parziale, nei limiti di capienza del valore periziato del bene, non cessa di essere creditore per la parte residua, che viene degradata in chirografo e deve ricevere il medesimo trattamento riservato agli altri creditori chirografari. Del resto, la disposizione secondo cui la parte incapiente del credito privilegiato va trattata come credito chirografario, dettata in modo esplicito per il concordato preventivo, è espressione del principio generale secondo cui tutti i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, fatte salve le cause legittime di prelazione. Infatti, diversamente ragionando, il creditore privilegiato – una volta rispettato il requisito del pagamento del suo credito in misura non inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione dei beni su cui grava il privilegio – potrebbe tuttavia essere pagato in misura percentuale inferiore a quella riservata ai creditori chirografari grazie al riparto tra di loro del ricavato della vendita degli altri beni del debitore, risultato, questo, inaccettabile in qualsiasi sede di realizzazione della responsabilità patrimoniale del debitore
In sostanza, nella vicenda in esame, posto che il piano prevedeva il pagamento (parziale) del credito privilegiato in misura pari al valore della garanzia ipotecaria, per la parte eccedente il creditore aveva comunque diritto di essere soddisfatto nella misura prevista per i crediti chirografari, data la degradazione di tale parte del credito da privilegiato a chirografario.