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Prima casa e superficie dell’immobile: vanno conteggiati i locali idonei alle normali attività della vita quotidiana

Irrilevante invece il riferimento al dato della abitabilità. Ciò che conta è l’utilizzabilità effettiva dei locali

Prima casa e superficie dell’immobile: vanno conteggiati i locali idonei alle normali attività della vita quotidiana

Legittima la revoca dei benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa se l’immobile oggetto del contratto è catalogato come casa di lusso conteggiando anche i locali per le attività della vita quotidiana. Questa valutazione è un corretto riferimento alla concreta utilizzabilità dei locali dell’immobile, precisano i giudici, e ciò a prescindere dal dato relativo alla loro abitabilità. In sostanza, la superficie utile dell’immobile deve essere determinata avendo riguardo della utilizzabilità degli ambienti. Legittima, quindi, nella vicenda in esame, la revoca dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa, a fronte della superficie complessiva dell’immobile, che è stata correttamente calcolata computando anche alcuni vani adibiti a cantina e il locale sottotetto, in quanto essi, per le loro caratteristiche catastali (altezza, presenza di finestre e collocazione sullo stesso piano di altri vani utili) sono idonei alle attività della vita quotidiana. (Ordinanza 13547 del 29 aprile 2022 della Corte di Cassazione)

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