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Processo amministrativo: chiarimenti sulle conseguenze della morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza

Riflettori puntati sulla possibile interruzione del termine previsto per l’impugnazione della decisione

Processo amministrativo: chiarimenti sulle conseguenze della morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza

Chiarimenti nel contesto del processo amministrativo sulle regole applicabili in caso di morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza e durante il termine per impugnare il provvedimento emesso dai giudici. Viene precisato, a questo proposito, che anche nel processo amministrativo sono applicabili le regole previste dal Codice di procedura civile. In sostanza, la morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza e durante il termine per impugnarla: è causa di interruzione del solo termine breve di impugnazione; è causa di proroga di tre mesi del termine lungo di impugnazione solo se la morte si verifica dopo il decorso della prima metà del termine lungo di impugnazione, ossia dal quarto al sesto mese del termine lungo di sei mesi. I giudici chiariscono poi che la norma – il comma 3 dell’articolo 328 del Codice di procedura civile – che regola la vicenda della morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza, avendo riguardo alla previgente disciplina del termine lungo annuale, non deve ritenersi tacitamente abrogato per effetto della nuova disciplina del termine lungo semestrale, ma va interpretato nel senso che l’evento morte, che si verifica nella prima metà del termine lungo di sei mesi, ossia nei primi tre mesi, rileva a fini di proroga. (Sentenza del 16 giugno 2022 del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana)

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