Prodotti cosmetici che somigliano a prodotti alimentari: stop alla commercializzazione
Fondamentale garantire la sicurezza dei consumatori, con particolare attenzione, poi, ai pericoli per i bambini

Possibile per lo Stato limitare la distribuzione di prodotti cosmetici che hanno una somiglianza con prodotti alimentari, che possono essere confusi con loro e che per questo possono comportare rischi per la salute dei consumatori e, soprattutto, dei bambini. L’importanza della sicurezza può prevalere sul diritto di commerciare determinati prodotti. Questa la posizione assunta dai giudici, chiamati a prendere in esame il caso riguardante una società che ha commercializzato in Lituania, attraverso un sito web, taluni prodotti cosmetici – le cosiddette bombe da bagno, cioè palle colorate, ruvide e porose destinate ad essere immerse in una vasca da bagno piena d’acqua calda – che sono stati ritenuti pericolosi, in quanto aventi l’aspetto di prodotti alimentari e comportanti un rischio di intossicazione per i consumatori, soprattutto per i bambini. Le autorità lituane hanno ordinato alla società di ritirare quei prodotti dal mercato. E i giudici ritengono tale decisione quantomeno plausibile, soprattutto tenendo presente che la direttiva comunitaria prevede un divieto di commercializzazione, di importazione, di fabbricazione o di esportazione di determinati prodotti in presenza di quattro condizioni cumulative, vale a dire che, in primo luogo, il prodotto deve essere un prodotto non alimentare avente forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni di un prodotto alimentare; in secondo luogo, le suddette caratteristiche devono essere tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, confondano il prodotto con uno alimentare; in terzo luogo, deve essere prevedibile che, per tale motivo, i consumatori portino tale prodotto alla bocca, lo succhino o lo ingeriscano, e, in quarto luogo, il fatto di portare tale prodotto alla bocca, di succhiarlo o di ingerirlo può comportare rischi quali il soffocamento, l’intossicazione, la perforazione o l’ostruzione del tubo digerente. (Sentenza del 2 giugno 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)