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Raccolta dei dati relativi ai passeggeri degli aerei: operatività limitata e tutela per le persone

Applicabilità piena della direttiva solo a fronte di una accertata e reale minaccia terroristica

Raccolta dei dati relativi ai passeggeri degli aerei: operatività limitata e tutela per le persone Il rispetto dei diritti fondamentali delle persone impone una limitazione dei poteri previsti dalla cosiddetta direttiva PNR che richiede ai vettori aerei di raccogliere sistematicamente e conservare i dati dei passeggeri. Ciò significa che in assenza di una minaccia terroristica reale e attuale o prevedibile nei confronti di uno Stato membro, il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che prevede il trasferimento e il trattamento dei dati dei passeggeri dei voli in ambito europeo nonché dei trasporti effettuati con altri mezzi sempre all’interno dell’Unione Europea. La direttiva PNR impone il trattamento sistematico di un numero rilevante di dati dei passeggeri dei voli extra Unione Europea in ingresso e in uscita dall’Unione, trattamento finalizzato anche alla lotta contro il terrorismo. Inoltre, sempre tale direttiva prevede per gli Stati membri dell’Unione Europea la facoltà di applicarla anche ai voli intra Unione Europea. In Belgio, però, un’associazione per la tutela dei diritti umani ha chiesto l’annullamento della legge nazionale con cui nel dicembre del 2016 veniva recepita dallo Stato la direttiva PNR, sostenendo che così si concretizza una violazione del diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, garantiti dall’ordinamento belga e da quello dell’Unione Europea. Inoltre l’associazione ha anche posto in evidenza, da un lato, l’eccessiva ampiezza dei dati e, dall’altro, il carattere generale della raccolta, del trasferimento e del trattamento di tali dati. Queste obiezioni hanno un fondamento per i giudici comunitari, i quali chiariscono che il trasferimento, il trattamento e la conservazione dei dati, come previsto dalla direttiva, possono essere considerati come limitati allo stretto necessario ai fini della lotta contro i reati di terrorismo e i reati gravi. (Sentenza del 21 giugno 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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