ICONOS FINALES-TRAZADOS

Ragazzino ferito durante una passeggiata al mare: risarcimento a rischio a causa del divieto di balneazione

Da valutare con attenzione, difatti, la condotta del genitore del bambino in merito al rispetto del divieto di balneazione presente in quel tratto di mare

Ragazzino ferito durante una passeggiata al mare: risarcimento a rischio a causa del divieto di balneazione

Passeggiata al mare dannosa per un ragazzino: il divieto di balneazione mette in discussione il risarcimento e pone sotto accusa la madre del minorenne.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 29182 del 5 novembre 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un episodio verificatosi nella zona di Pescara.
In sostanza, il genitore ha citato in giudizio il titolare di uno stabilimento balneare per ottenerne il risarcimento dei danni subiti da suo figlio – neanche 10 anni, all’epoca – per essersi leso un piede mentre faceva il bagno nel tratto marino prospiciente a tale stabilimento balneare e ciò a causa dell’urto con un manufatto di cemento e ferro sommerso nell’acqua e adagiato sul fondo.
In primo grado viene respinta l’istanza risarcitoria. In secondo grado, invece, il titolare dello stabilimento balneare viene condannato a versare al genitore del ragazzino un risarcimento superiore ai 10mila euro.
A porre in discussione il risarcimento riconosciuto in Appello è il riferimento alla condotta del genitore del bambino in merito al rispetto del divieto di balneazione presente in quel tratto di mare.
Su questo fronte, difatti, si è appurato che il titolare dello stabilimento balneare aveva apposto segnali ad hoc, con cartelli ben visibili infissi nei pressi della battigia, per di più venendo issata la bandiera rossa, anche questa attestante una condizione di pericolo impeditiva della balneazione.
Nonostante ciò, si è concretizzata, secondo il titolare dello stabilimento balneare, la responsabilità della madre del minore, la quale, nella sua qualità di vigilante del figlio, gli ha permesso di fare il bagno.
Per i giudici d’Appello è catalogabile come irrilevante il divieto di balneazione, poiché imposto per scopi diversi – ossia la tutela della salute per inquinamento delle acque – e comunque notoriamente ignorato dalla maggior parte dei bagnanti.
Questa visione viene censurata dai magistrati di Cassazione, i quali chiariscono, innanzitutto, che non incide per quale fine fosse stata vietata la balneazione, essendo ovvio che, se il divieto, realmente esistente e adeguatamente manifestato, fosse stato rispettato, il minore non sarebbe comunque venuto a impattare nel manufatto presente nel fondo, e quindi non avrebbe riportato alcuna conseguente lesione.
Allo stesso tempo, è illogico sostenere, come fatto in Appello, che il divieto di balneazione non avrebbe avuto alcuna incidenza – anche se legittimamente disposto dalla competente autorità e ben reso noto con cartelli specifici – per non essere stato rispettato da molte persone.

News più recenti

Mostra di più...

Iscriviti alla nostra newsletter

Scorri per attivare il pulsante