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Somministrazione di lavoro: la società cooperativa deve avere un fondo mutualistico come socio sovventore

Respinti i dubbi relativi alla legittimità costituzionale della normativa. La presenza di un fondo mutualistico nella compagine sociale della cooperativa ha la funzione di garantire i crediti del lavoratore nei confronti dell’agenzia somministratrice datrice di lavoro

Somministrazione di lavoro: la società cooperativa deve avere un fondo mutualistico come socio sovventore

Valida e confermata la disposizione normativa che impone alle società cooperative che svolgono attività di somministrazione di lavoro un requisito imprescindibile, ossia l’avere un fondo mutualistico come socio sovventore. Respinti, quindi, i dubbi sulla legittimità costituzionale della norma. I giudici precisano che la presenza di un fondo mutualistico ha la funzione di garantire i crediti del lavoratore nei confronti dell’agenzia somministratrice datrice di lavoro e che tale requisito può essere soddisfatto senza che la società cooperativa debba necessariamente aderire ad un’associazione nazionale riconosciuta per la rappresentanza del movimento cooperativo. A rendere necessario l’intervento dei giudici della Corte Costituzionale è stato il caso concernente una società cooperativa a mutualità prevalente  che ha impugnato due distinte note con cui l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL, deputata alla tenuta dell’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro al quale devono essere iscritte le agenzie per il lavoro, l’ha formalmente invitata a regolarizzare la propria posizione, rispristinando la presenza del socio sovventore, venuta meno a seguito del recesso di una società per azioni. Inutili le contestazioni mosse dalla società rispetto alla decisione dell’ANPAL , che ha sospeso la sua autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di lavoro e ha precisato che, trascorsi sessanta giorni, avrebbe adottato il provvedimento di revoca dell’autorizzazione a tempo indeterminato e di contestuale cancellazione dall’albo informatico delle agenzie per il lavoro. (Sentenza 150 del 16 giugno 2022 della Corte Costituzionale)

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