Va ammessa alla gara d’appalto la società esclusa per il tardivo pagamento del contributo ANAC
Rilevante anche il fatto che l’irregolarità sia stata causata da un malfunzionamento della piattaforma informatica ANAC

Eccessiva e, quindi, illegittima l’esclusione della società dalla gara d’appalto se motivata esclusivamente con il tardivo pagamento del contributo ANAC. I giudici sottolineano, difatti, che il tardivo adempimento contestato alla società non afferisce né al contenuto dell’offerta economica, né a quello dell’offerta tecnica, e pertanto è qualificabile come un’irregolarità meramente formale, peraltro ingenerata, come emerso nella vicenda in esame, da un malfunzionamento tecnico di un sistema informatico – la piattaforma informatica ANAC –, certificato nella sua storicità fattuale dalla stessa stazione appaltante e fatto constare dalla società con apposita comunicazione indirizzata all’amministrazione. Tale irregolarità, pur se sanata dalla società oltre il termine per la presentazione delle offerte, in nessuno modo osta alla riammissione della stessa società alla gara. Da non trascurare, poi, secondo i giudici, il fatto che il comportamento dell’impresa sia stato improntato al rispetto dei generali principi di correttezza e buonafede a cui devono sempre essere informati i rapporti fra amministrazione e privati. E, peraltro, l’importo minimale del contributo in questione – due versamenti, ciascuno di 20 euro – permette di far emergere la oggettiva piccolezza della irregolarità e l’assoluta sproporzione della conseguente sanzione per la società. (Sentenza 730 del 20 maggio 2022 del Tribunale amministrativo regionale della Puglia)