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Valorizzazione dei beni culturali: necessario tenere conto del fenomeno dell’iperturismo

Bisogna adottare soluzioni progettuali che tengano conto dell’impatto dell’accesso dei turisti sulle esigenze di riservatezza e di quiete dei cittadini

Valorizzazione dei beni culturali: necessario tenere conto del fenomeno dell’iperturismo

Necessario per la pubblica amministrazione limitare, per quanto possibile, il fenomeno dell’iperturismo, noto anche come ‘overtourism’. E in questa ottica bisogna collocare anche la valorizzazione dei beni culturali.
Perciò, nell’ipotesi in cui si debbano realizzare opere relative a riqualificazione e valorizzazione di beni culturali, anche ai fini della loro fruizione collettiva, il principio di ragionevolezza richiede, sanciscono i giudici (sentenza numero 3258 del 15 aprile 2025 del Consiglio di Stato), che nella individuazione delle soluzioni progettuali si tenga conto dell’impatto dell’accesso dei turisti sulle esigenze di riservatezza e di quiete delle proprietà confinanti, onde bilanciare tutti gli interessi, tenendo conto dell’attuale contesto economico e socio-culturale, globale e locale, sempre più colpito da fenomeni di iperturismo e dei disagi che il massiccio afflusso turistico arreca ai residenti.
Così, di fronte al fenomeno, ormai endemico e fisiologico, del cosiddetto ‘overtourism’ emerge la necessità per la pubblica amministrazione di un nuovo tipo di bilanciamento degli interessi in gioco, venendo in maggiore rilievo, rispetto al passato, i seguenti profili: la conservazione del bene-risorsa turistica; la tutela dei cittadini e delle imprese residenti nelle aree oggetto di attrazione turistica; il macro-impatto sul territorio (ad esempio, l’emergenza abitativa conseguente alla prevalente destinazione degli immobili ad affitti a breve termine per i turisti, con sacrificio della precedente offerta abitativa verso cittadini e studenti).
Applicando questa visione, i magistrati amministrativi hanno ritenuto legittime le obiezioni sollevate da una ‘Fondazione’ in merito ai provvedimenti adottati dal Comune di Pisa e relativi all’approvazione di progetti di ripristino dei camminamenti sulla cinta muraria cittadina, obiezioni relative alla mancata predisposizione, da parte del Comune, di misure atte ad impedire progetti che però non prevedevano misure atte ad impedire affacci e vedute su un immobile confinante, di proprietà della ‘Fondazione’.
Più in generale, comunque, secondo i giudici, va valutata la capacità (non astratta, ma) effettiva delle misure, adottate dal Comune, di evitare il sovraffollamento del camminamento murario, nonché di nascondere – nei limiti di quanto confacente all’attrattività del sito turistico e all’estetica dei luoghi – la visuale sulle proprietà private sottostanti, conseguendo così il risultato di proteggere quiete e riservatezza dei soggetti coinvolti. In questa ottica, le misure adottate sinora dal Comune di Pisa non sono ritenute sufficienti. Ciò in quanto le inferriate metalliche apposte sul camminamento murario coinvolgono un ridotto segmento dell’ampio confine del fondo della ‘Fondazione’ e non paiono in grado di schermare tale fondo dallo sguardo dei visitatori.

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