Verifica in sede ma sulla base di notizie acquisite altrove: è accertamento ‘a tavolino’
Respinte le obiezioni proposte dalla società contribuente per la limitazione delle garanzie previste in caso di accesso nei locali
In generale, non vi è nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività , anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia, sicché ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d’opera
L’acquirente può domandare la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno