Alloggi di edilizia residenziale pubblica catalogati come alloggi sociali: sì all’esenzione in materia di IMU
Confermata la possibilità di evitare il pagamento dell’imposta. Nella definizione di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali rientrano anche gli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Va riconosciuta l’esenzione dal pagamento dell’IMU anche per gli alloggi – di edilizia residenziale pubblica – assegnati dai Comuni in base alla legge regionale numero 96 del 25 ottobre del 1996 dell’Abruzzo, legge che fissa i paletti per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione. I giudici partono dalla Legge di Bilancio numero 147 del 27 dicembre del 2013 e osservano che essa, integrando il decreto legge numero 201 del 2011, ha escluso la tassazione per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017 per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 22 aprile 2008 del Ministero delle Infrastrutture. In tale definizione, però, secondo i giudici, sono da ricomprendersi anche gli alloggi assegnati dai Comuni in base alla legge regionale numero 96 del 1996 dell’Abruzzo. Fondamentale è il riferimento alla loro natura di alloggi sociali, natura confermata dalla legge regionale numero 44 del 1999 che stabilisce che la Regione riconosce la funzione sociale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Logico, quindi, ritenere che anche per alloggi di edilizia residenziale pubblica vige l’esenzione dal pagamento IMU, alla luce del decreto legge numero 201 del 2011. (Sentenza 268 del 29 aprile 2022 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo)