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Concordato preventivo: ecco quando è possibile la revoca

Decisivo può essere il riferimento ai fatti accertati dal commissario giudiziale: non solo quelli scoperti, poiché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria

Concordato preventivo: ecco quando è possibile la revoca

Costituiscono fatti idonei a consentire la revoca dell’ammissione al concordato preventivo, con conseguente dichiarazione del fallimento nel corso della procedura, quelli accertati dal commissario giudiziale. In tale categoria rientrano non solo quelli scoperti, poiché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati e che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cosiddetto consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento dei creditori, per come prospettate nella proposta concordataria, dovendo il giudice verificare, quale garante della regolarità della procedura, che siano forniti ai creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della sua convenienza.
A tali fatti decettivi occorre aggiungere, comunque, la rilevanza di fatti sopravvenuti (o successivamente appresi rispetto alla fase iniziale di ammissione) che siano tali da escludere l’ammissibilità della proposta concordataria. In questa ottica è utile il riferimento al ‘Codice della crisi d’impresa’, che parla di condotte frodatorie.
In questa ottica, poi, anche l’ulteriore previsione in base alla quale il Tribunale fa parimenti luogo alla liquidazione giudiziale quando il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, ovvero se in qualunque momento risultano mancare le condizioni prescritte per l’apertura del concordato preventivo.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 22923 dell’8 luglio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato dal provvedimento con cui, da un lato, è stata revocata l’ammissione di una società alla procedura di concordato preventivo e, dall’altro lato, è stata aperta nei suoi confronti la procedura di liquidazione giudiziale.
In generale, comunque, la normativa concorsuale non attribuisce al debitore il diritto ad ottenere un termine per la modifica della proposta di concordato nel corso della procedura di revoca. Così, non sussiste un diritto del debitore, convocato avanti al giudice, ad ottenere il differimento della trattazione per consentire il ricorso a procedure concorsuali alternative, né il relativo diniego da parte del giudice configura una violazione del diritto di difesa.
Per quanto concerne, poi, il concordato preventivo a carattere liquidatorio, il Tribunale è tenuto a verificare, in sede di controllo sulla fattibilità giuridica, che il piano assicuri il pagamento di almeno il 20 per cento dei crediti chirografari. E costituiscono fatti idonei a fondare la revoca dell’ammissione alla procedura, con l’apertura della liquidazione giudiziale, non solo le condotte decettive o gli altri atti di frode del debitore, ma anche i fatti sopravvenuti, o successivamente conosciuti, ivi compreso il sequestro preventivo penale funzionale a confisca obbligatoria su beni o somme rilevanti per la fattibilità del piano, che ne determini l’inammissibilità per carenza di fattibilità giuridica. In tale subprocedimento, il debitore non ha un diritto al rinvio della trattazione per modificare la proposta o depositare nuova attestazione, né la mancata concessione di tale rinvio comporta violazione del diritto di difesa, essendo il contraddittorio già assicurato nell’ambito del procedimento di revoca e di eventuale apertura della liquidazione giudiziale.

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