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Coniugi separati: ecco come parametrare l’assegno di mantenimento

Necessario fare riferimento ai redditi necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase temporanea della separazione

Coniugi separati: ecco come parametrare l’assegno di mantenimento

I redditi cui va rapportato, Codice Civile alla mano, l’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase temporanea della separazione, stante la permanenza del vincolo coniugale e l’attualità del dovere di assistenza materiale, derivando dalla separazione – a differenza di quanto accade con l’assegno divorzile che postula lo scioglimento del vincolo coniugale – solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 628 del 12 gennaio 2026 della Cassazione) per respingere definitivamente le obiezioni sollevate da un uomo a fronte dell’obbligo a lui imposto di versare mensilmente alla moglie un assegno di 1.500 euro a titolo di contributo al mantenimento.
Confermate le valutazioni compiute dai giudici d’Appello, i quali, considerato che l’assegno separativo è volto alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, hanno esaminato la situazione reddituale e patrimoniale dei due coniugi e hanno tenuto conto della durata del vincolo coniugale e, infine, hanno ritenuto che, pur a fronte di una situazione patrimoniale florida per entrambi i coniugi, la moglie nel corso della lunga vita matrimoniale, dopo essersi dapprima dedicata ad un’attività autonoma nel campo della bigiotteria, successivamente ha svolto attività di segretaria nello studio professionale del marito senza però maturare alcun diritto alla pensione, dedicandosi anche, contemporaneamente, alla cura della famiglia e dei due figli ormai autonomi.
Questi elementi dimostrano che la principale fonte di reddito per la famiglia era stata costituita, per la lunga vita matrimoniale, dai redditi da lavoro del marito.
Per maggiore chiarezza, poi, i magistrati di Cassazione ricordano che, Codice Civile alla mano, il tenore di vita a cui va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge che richiede l’assegno è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del coniuge che richiede l’assegno, in quanto, durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza,
In questa ottica, poi, il coniuge che richiede l’assegno ha l’onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia, all’epoca della convivenza, e del relativo stile di vita adottato durante il matrimonio, nonché della situazione economica esistente al momento della domanda di separazione, mentre, per altro verso, il giudice può e deve ricostruire la condizione reddituale della famiglia al momento della cessazione della convivenza quale elemento induttivo da cui desumere, in via presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio facendo riferimento, quale parametro di valutazione, alla documentazione attestante i redditi del coniuge che è tenuto a dare sostegno all’altro coniuge.

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