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Decadenza dalla responsabilità genitoriale: sufficiente il riferimento ai problemi psichiatrici del genitore

Fondamentale, però, che vengano accertate ripercussioni sulla capacità genitoriale e sulla condizione del figlio

Decadenza dalla responsabilità genitoriale: sufficiente il riferimento ai problemi psichiatrici del genitore

Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale ha natura non sanzionatoria, ma è finalizzato esclusivamente alla tutela del minore, prescindendo da ogni valutazione di colpevolezza soggettiva del genitore, essendo sufficiente l’accertamento di una situazione di grave e attuale pregiudizio per il figlio.
Questo il punto fermo ribadito dai giudici (ordinanza numero 23889 del 22 luglio 2026 della Cassazione) a conferma della decadenza di un papà dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
Delicata, senza dubbio, la vicenda, riguardante un minore nato da una relazione di convivenza tra un uomo e una donna, relazione caratterizzatasi, nel corso degli anni, per una crescente conflittualità, aggravata da una pesante e documentata patologia psichiatrica dell’uomo, sfociata più volte in crisi psicotiche, ricoveri (anche in regime di trattamento sanitario obbligatorio), violazioni di provvedimenti giudiziari e reiterate condotte intrusive e minacciose nei confronti della donna, spesso alla presenza del minore, con un quadro, quindi, di violenza assistita.
A fronte dello specifico caso, i magistrati di Cassazione ribadiscono che, in tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, non si può trascurare l’allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l’idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti. Nel compiere tale accertamento, anche mediante eventualmente l’acquisizione degli atti del processo penale, vi deve essere comunque un’autonoma valutazione sul punto, sicché l’archiviazione di denunce in sede penale, così come l’assoluzione, non può di per sé escludere la rilevanza di tali comportamenti in sede civile.
Ciò detto, tornando alla specifica vicenda e ai comportamenti tenuti dall’uomo, la diagnosi psichiatrica a suo carico non costituisce, in sé, presupposto sufficiente per la declaratoria di decadenza e l’allontanamento dei figli, rilevando unicamente le concrete ricadute della patologia sulle capacità genitoriali e sul benessere del minore, accertate in fatto. E, in questa ottica, la documentazione sanitaria e sociale acquisita consente di ritenere accertata una condizione psichiatrica grave e cronica, caratterizzata da reiterate fasi di scompenso, plurimi ricoveri e difficoltà di mantenimento di un equilibrio clinico stabile.
Nello specifico, vi è stata sì l’adesione dell’uomo al trattamento propostogli, con conseguente buon compenso clinico, ma, al tempo stesso, va evidenziato come qualche giorno dopo l’uomo sia stato nuovamente ricoverato per un periodo di circa due mesi, con un quadro clinico che dimostra la complessità della salute psichica dell’uomo. Peraltro, sono emersi comportamenti incongrui dell’uomo nei confronti del figlio, comportamenti a seguito dei quali il minore ha manifestato segnali di disagio emotivo e timore in relazione alla figura genitoriale, sintomatici di una condizione di violenza assistita, tale da rendere attuale e concreto il pregiudizio per il suo sviluppo psico-affettivo.
A fronte di tale riscontrato pregiudizio, appare motivata, chiosano i magistrati di Cassazione, la decadenza dell’uomo dalla propria responsabilità genitoriale, anche perché è irrilevante l’intenzionalità delle condotte, così come la loro eventuale imputabilità sotto il profilo penale, dovendo il giudizio in sede civile concentrarsi esclusivamente sull’oggettiva situazione di rischio per il minore.
Come chiosa finale, poi, i magistrati di Cassazione sottolineano che il principio di bigenitorialità, pur di rilievo costituzionale, non ha carattere assoluto, dovendo cedere di fronte a situazioni di grave ed attuale pregiudizio per il minore, quando il mantenimento dei contatti col genitore risulti incompatibile con la sua tutela.

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