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Ebbrezza alla guida: sì alla sospensione provvisoria della patente nonostante la richiesta di archiviazione in ambito penale

Per i giudici si tratta di circostanze sopravvenute, alla stregua delle quali non è possibile valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dal provvedimento prefettizio

Ebbrezza alla guida: sì alla sospensione provvisoria della patente nonostante la richiesta di archiviazione in ambito penale

Sacrosanto il provvedimento prefttizio di sospensione provvisoria della patente di guida dell’automobilista beccato a guidare in stato di ebbrezza. Irrilevante, chiariscono i giudici (ordinanza numero 26873 del 16 ottobre 2024 della Cassazione), le obiezioni sollevate dal conducente relativamente all’accertamento della guida in stato di ebbrezza operato dai carabinieri e il riferimento da lui fatto alla richiesta di archiviazione formulata nel procedimento penale. Per i giudici si tratta di circostanze sopravvenute, alla stregua delle quali non è possibile valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dal provvedimento prefettizio. Per meglio inquadrare la questione, i magistrati ricordano innanzitutto quanto previsto dal ‘Codice della strada’: chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l’ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Inoltre, nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla Prefettura del luogo della commessa violazione, e il Prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Detto ciò, è utile il riferimento al principio secondo cui, in tema di violazioni delle norme del ‘Codice della strada’, la sospensione provvisoria della patente di guida è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l’incolumità e l’ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere iter procedimentale. Ne consegue che la valutazione sul provvedimento di sospensione deve avere riguardo alla sussistenza, nel momento in cui il potere è stato esercitato, dei presupposti previsti dalla norma e non può trarre argomento dagli esiti a posteriori dell’opposizione al verbale di contestazione dell’illecito amministrativo, né, alla stregua di questi ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall’autorità.

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