ICONOS FINALES-TRAZADOS

Il trasferimento di fatto della residenza non basta a salvare le agevolazioni prima casa

In alternativa il compratore può dichiarare di svolgere la propria attività lavorativa nel Comune dove è ubicato l’immobile

Il trasferimento di fatto della residenza non basta a salvare le agevolazioni prima casa

Il trasferimento di fatto della residenza, seppur comunicato al Comune, non consente di conservare il diritto alle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa. Su questo punto i giudici sono netti e ribadiscono che per la fruizione dei benefici cosiddetti prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, è necessario che il compratore vi trasferisca la residenza anagrafica entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto. In sostanza, detto trasferimento è un elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato al compratore e per quest’ultimo rappresenta un obbligo verso il Fisco. I giudici aggiungono poi che l’agevolazione può – in alternativa al requisito del trasferimento della residenza anagrafica nel Comune entro diciotto mesi – essere subordinata alla dichiarazione del contribuente, nell’atto di acquisto, di svolgere la propria attività lavorativa nel Comune dove è ubicato l’immobile. Di conseguenza, decade dall’agevolazione il contribuente che non abbia indicato, nell’atto notarile, di volere utilizzare l’abitazione in luogo di lavoro diverso dal Comune di residenza. (Sentenza 5021 del 16 febbraio 2022 della Corte di Cassazione)

News più recenti

Mostra di più...

Iscriviti alla nostra newsletter

Scorri per attivare il pulsante