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Impugnazione dell’estratto di ruolo: limiti e preclusioni in vigore dal 21 dicembre 2021 inapplicabili ai processi in corso a quella data

Fondamentale tutelare l’affidamento del cittadino che non può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti

Impugnazione dell’estratto di ruolo: limiti e preclusioni in vigore dal 21 dicembre 2021 inapplicabili ai processi in corso a quella data

Inapplicabili ai processi in corso alla data del 21 dicembre del 2021 i limiti e le preclusioni in vigore proprio da quella data in materia di impugnazione dell’estratto di ruolo. Netta su questa tematica la posizione assunta dai giudici, i quali chiariscono che in difetto di una disciplina transitoria, o di esplicite disposizioni di segno contrario, sono inapplicabili ai processi in corso alla data del 21 dicembre 2021 i limiti e le preclusioni alla diretta impugnazione dell’estratto di ruolo previsti all’art. 4-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, nel testo introdotto dall’art. 3-bis della legge n. 215 del 2021, in sede di conversione del d.l. n. 146 del 2021. Fondamentale il riferimento all’affidamento del cittadino, affidamento che, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, si traduce nell’esigenza che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti per loro pregiudizievoli, nonché nel legittimo affidamento delle parti stesse nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all’epoca del compimento degli atti processuali. E tale affidamento non può essere leso da norme con effetti retroattivi, che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti. (Sentenza 943 del 14 febbraio 2022 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza)

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