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Lavori straordinari: il condòmino accusato di non avere pagato può difendersi solo con la quietanza di pagamento

Illogico trarre la prova del fatto estintivo della pretesa creditoria dalla lettura dei consuntivi del condominio

Lavori straordinari: il condòmino accusato di non avere pagato può difendersi solo con la quietanza di pagamento

Ripartizione della spesa per lavori straordinari nel palazzo: spetta al condòmino debitore dare prova del saldo del debito con la quietanza di pagamento.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 4919 del 5 marzo 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto in uno stabile in provincia di Reggio Calabria.
In generale, in ambito condominiale, quando l’amministratore ottiene decreto ingiuntivo sulla base della ripartizione di spesa approvata dall’assemblea per lavori straordinari, spetta al condòmino debitore provare il fatto estintivo del debito mediante quietanza di pagamento.
In ballo, nella vicenda in esame, quasi 2mila e 600 euro, oggetto di decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condòmino, debitore nei confronti del condominio per la spesa relativa ad alcuni lavori straordinari sull’immobile.
In secondo grado, però, viene a sorpresa revocato il decreto ingiuntivo. Ciò perché dai bilanci consuntivi successivi a quello da cui è stato dedotto il debito di quasi 2mila e 600 euro risulta, invero, un debito inferiore a quello ingiunto, addirittura divenuto un credito – sebbene di soli 30 euro – per il condòmino ingiunto.
Questa decisione, ovviamente impugnata dal condominio, viene ‘censurata’ dai magistrati di Cassazione, i quali ricordano, in premessa, che, normativa alla mano, per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.
Analizzando lo specifico caso, vi è il bilancio per lavori straordinari e riparto di spese straordinarie approvato dall’assemblea nel giugno del 2007 e sulla base di esso è stato chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo.
Ciò detto, spetta al debitore di provare il fatto estintivo (cioè il pagamento del debito per i lavori straordinari) con la quietanza di pagamento. Invece, non risulta mai impugnata la delibera di approvazione di quel bilancio avente ad oggetto lavori straordinari, e nessuna indagine è stata compiuta sull’oggetto specifico degli altri bilanci prodotti e sul raffronto con quello posto a base del decreto ingiuntivo.
Comunque, il bilancio consuntivo non è configurabile né come ricognizione di debito, essendo quest’ultima un negozio unilaterale recettizio volto a rafforzare la posizione del creditore destinatario della dichiarazione, né come confessione, in quanto non sorretta dall’animus confitendi, avendo finalità meramente informative in ordine alla situazione patrimoniale del condominio, precisano i magistrati di Cassazione.
Erronea, quindi, la posizione assunta dal giudice di secondo grado, il quale ha invece tratto la prova (gravante sul condòmino debitore) del fatto estintivo della pretesa creditoria dalla lettura dei consuntivi del condominio, prodotti in giudizio dal debitore, successivi a quello relativo ai lavori straordinari (e da cui risulta la somma a debito in capo al condòmino).

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