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Lesioni subite dall’automobilista a seguito dell’indicente: referto del Pronto Soccorso e certificati medici legittimano l’azione nei confronti della compagnia assicurativa

Erroneo negare valore probatorio in materia di danno biologico al referto di Pronto Soccorso e ai successivi certificati medici

Lesioni subite dall’automobilista a seguito dell’indicente: referto del Pronto Soccorso e certificati medici legittimano l’azione nei confronti della compagnia assicurativa

A seguito dell’incidente stradale è stata stabilita una equa suddivisione della colpa. Di conseguenza a entrambi gli automobilisti coinvolti è stato indennizzato il 50 per cento dei danni subiti dalle autovetture. Escluso il ristoro economico per danni fisici, morali e biologici. E questa decisione viene impugnata da uno dei due automobilisti, il quale si vede dare ragione in Cassazione, poiché è un errore, spiegano i giudici, negare aprioristicamente che la prova del danno biologico possa essere desunta dal referto di Pronto Soccorso e dai successivi certificati medici prodotti. Per fare chiarezza, poi, i giudici chiariscono che se è vero, che, in tema di risarcimento del danno da lesione micropermanente, l’accertamento della sussistenza della lesione dell’integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi, è anche vero però che nulla impone di ritenere che, a tal fine, l’esame clinico strumentale sia l’unico mezzo utilizzabile, poiché, in ogni caso, è l’accertamento medico legale corretto, riconosciuto dalla scienza medica, a stabilire se tale lesione sussista e quale percentuale del detto postumo sia ad essa ricollegabile. (Ordinanza 9674 del 24 marzo 2022 della Corte di Cassazione)

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