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Mandato a vendere senza limiti sul prezzo: esclusa la nullità del contratto a fronte di un prezzo modesto

Fondamentale che il prezzo pattuito paia comunque rispecchiare il valore reale del bene alienato

Mandato a vendere senza limiti sul prezzo: esclusa la nullità del contratto a fronte di un prezzo modesto

A fronte di un mandato a vendere privo dell’indicazione di limiti sul prezzo, la nullità del contratto di compravendita per inesistenza o non serietà del corrispettivo, alla luce di quanto stabilito dal Codice Civile, è esclusa ove il prezzo, pur modesto, rispecchi il reale valore del bene alienato, non sia meramente apparente o programmato come non dovuto e risulti effettivamente versato.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 23376 del 16 luglio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto tra due fratelli in merito ad una procura speciale a vendere la quota di un quinto, derivante da successione, su cinque fondi rustici, di cui erano comproprietari anche gli altri fratelli.
In forza della procura, il procuratore ha alienato la quota del fratello alla sorella, anch’essa comproprietaria della medesima quota, per il prezzo complessivo di 5mila euro e dichiarato corrisposto in contanti nei modi di legge, con rilascio di quietanza in atto pubblico.
A fronte dell’avvenuta cessione, il venditore ha chiamato in giudizio il fratello procuratore e la sorella acquirente, deducendo che la cessione era avvenuta a propria insaputa, per un prezzo irrisorio, trattenuto dal fratello, e comunque notevolmente inferiore al valore commerciale complessivo, pari ad oltre 70mila euro, come risultante da perizia di parte.
Per i magistrati di Cassazione, come già per i giudici di merito, però, le obiezioni sollevate dal venditore sono prive di fondamento. Ciò perché la procura rilasciata al fratello mandatario era ampia e priva di limiti di prezzo, e la somma ricavata dalla vendita era stata consegnata al venditore, come dimostrato dalla prova testimoniale, mentre la stima di parte è risultata inattendibile, per la mancata esplicitazione dei criteri di valutazione, della sottoscrizione e della riferibilità a un tecnico identificato, essendo i fondi alienati di scarso valore, come certificato dalla documentazione catastale e urbanistica, in quanto incolti e gravati da vincoli paesaggistici e idrogeologici.
Cambiando fronte, poi,
il prezzo di 5mila euro, articolato per ciascun cespite secondo le rispettive caratteristiche di destinazione urbanistica e produttiva, non pare privo di valore reale, riflettendo lo scarso valore obiettivo dei fondi alienati.
Tirando le somme, va respinta l’ipotesi della nullità del contratto a fronte di un prezzo inferiore al valore commerciale.

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