ICONOS FINALES-TRAZADOS

Persona deceduta: si presume la sofferenza morale per i familiari

Irrilevante il riferimento alla accertata mancata convivenza tra la vittima e i congiunti superstiti

Persona deceduta: si presume la sofferenza morale per i familiari

L’uccisione di una persona fa presumere da sola una conseguente sofferenza morale in capo ai suoi genitori, al suo coniuge, ai suoi figli o ai suoi fratelli.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 33520 del 22 dicembre 2025 della Cassazione) per confermare il risarcimento in favore dei familiari di un giovane morto a seguito di un drammatico incidente stradale.
Chiara la dinamica dell’episodio, avvenuto all’alba: il giovane, alla guida di un’autovettura, nell’approssimarsi ad una curva sinistrosa, esce di strada, urtando violentemente con la parte laterale destra dell’auto contro un albero di notevoli dimensioni, adiacente alla strada.
A finire sotto accusa è la Provincia, cui viene dai giudici di merito addebitata una corresponsabilità nella causazione dell’incidente: ciò alla luce della accertata mancanza delle previste barriere ai lati della strada, barriere che avrebbero impedito alla vettura di impattare contro l’albero.
Consequenziale, quindi, il risarcimento in favore dei familiari del giovane deceduto: quasi 82mila euro per il padre, oltre 137mila euro per la madre, oltre 46mila euro per la sorella.
Per i giudici di merito non ci sono dubbi: l’esistenza della barriera avrebbe con certezza impedito il decesso del guidatore, pur avendo anche quest’ultimo grosse responsabilità nella causazione dell’incidente che gli è costato la vita.
Per quanto concerne il quantum risarcitorio, infine, il tema, sollevato dalla Provincia, è quello della accertata mancata convivenza tra il giovane e la famiglia di origine, cioè genitori e sorella.
I magistrati di Cassazione fanno chiarezza: la convivenza è soltanto uno degli elementi da valutare ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. In generale, poi, l’uccisione di una persona fa presumere da sola una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Invece, grava sul soggetto colpevole del danno l’onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo e che la convivenza è soltanto una delle molteplici circostanze da valutare ai fini della liquidazione del danno.
Analizzando lo specifico caso, poi, non può desumersi che il dolore del padre, della madre e della sorella per la morte del figlio e fratello fosse eliso o attenuato dalla sola mancanza di una convivenza attuale. E, peraltro, la distanza tra il Comune di residenza del giovane deceduto e quello della famiglia è risultata di poco superiore ai cento chilometri e non è tale da poter far ritenere cessato qualsiasi rapporto di convivenza specie nei week-end e comunque nei giorni di festa e nei periodi di vacanza.

News più recenti

Mostra di più...

Iscriviti alla nostra newsletter

Scorri per attivare il pulsante