Piattaforme petrolifere soggette a IMU e TASI fino al 2019
Solo a partire dal 2020, difatti, è possibile l’applicazione della imposta immobiliare sulle piattaforme petrolifere

La disciplina ordinaria relativa ai tributi locali IMU e TASI riguarda fino all’annualità 2019 anche le piattaforme petrolifere. Solo successivamente, cioè solo dal 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine – o IMPI – sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria. Fondamentale è il riferimento al decreto legge numero 124 del 26 ottobre 2019 con cui è stata introdotta, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria. Ciò significa, però, allo stesso tempo, che per le annualità antecedenti al 2020 le piattaforme petrolifere sono soggette alla disciplina ordinaria dei tributi locali IMU e TASI. Per dare solidità a questa valutazione i giudici richiamano anche una vecchia presa di posizione della Cassazione, che nel febbraio del 2016 che ha ritenuto esistente la potestà impositiva degli enti locali nell’ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di dodici miglia marine, paragonabile a quella esercitata sul proprio territorio. In sostanza, ancorché il mare non sia ricompreso tra i beni del demanio marittimo, i beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili e, quindi, soggetti al potere impositivo dell’ente territoriale di riferimento. L’imposizione comunale sulle piattaforme petrolifere risponde, inoltre, al principio del beneficio. Sono, invece, non tassabili i macchinari, gli impianti e le componenti tecniche impiantistiche che, alla luce della legge numero 208 del 2015, non possono costituire oggetto di stima e vanno pertanto eliminati dal calcolo dalla base imponibile. (Sentenza 264 del 27 aprile 2022 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo)