Sopralluogo in un palazzo: niente risarcimento per l’assessore vittima di una caduta
Decisiva la constatazione dell’assoluta imprudenza del membro della giunta comunale, imprudenza certificata da distrazione e mancata adozione di una sia pur minima accortezza, come, ad esempio, l’attrezzatura antinfortunistica, nell’addentrarsi in uno scantinato allagato
Nessun risarcimento per l’assessore comunale rimasto vittima di una caduta durante un sopralluogo svolto insieme al primo cittadino, ai responsabili del ‘Piano d’emergenza’ del Comune e al responsabile territoriale della ‘Protezione Civile’. Decisiva la constatazione dell’assoluta imprudenza del membro della giunta comunale, imprudenza certificata da distrazione e mancata adozione di una sia pur minima accortezza, come, ad esempio, l’attrezzatura antinfortunistica, nell’addentrarsi in uno scantinato allagato.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 11649 del 29 aprile 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto a seguito di un episodio verificatosi in quel di Pisa oltre quindici anni fa.
In sostanza, alla luce dei fatti, va valutato il comportamento imprudente della vittima quale elemento integrante il caso fortuito, o, se non altro, quale circostanza idonea ad elidere il nesso causale tra la cosa e il sinistro.
Anche a voler ritenere non privo di qualche giustificazione il comportamento dell’allora assessore, la sua pretesa necessarietà non può che inevitabilmente parametrarsi alla situazione di pericolo effettivamente intuibile da lui stesso: tale necessarietà non giustifica, infatti, un comportamento oggettivamente imprudente, quale quello di affrontare comunque un sito allagato e dal fondo privo di qualunque visibilità, senza adeguata attrezzatura antinfortunistica (meramente indossando, forse, degli stivali di gomma) e senza alcuna specifica preparazione tecnica, visto che, peraltro, l’assessore è di professione barbiere.
In sostanza, il comportamento tenuto dal soggetto danneggiato implica la conseguenza di dover escludere qualsiasi responsabilità del custode, sanciscono i magistrati di Cassazione.
In definitiva, va ritenuta integrata la prova del caso fortuito proprio in forza della accertata imprudenza della vittima, idonea ad interrompere il nesso di causalità. In particolare, la piena percezione di tutti gli elementi di pericolo da parte del danneggiato (che avrebbe, dunque, potuto prevedere ed evitare il danno), la ritenuta violazione del generale dovere di particolare cautela e la irrilevanza della astratta prevedibilità della condotta della vittima, unitamente al suo comportamento imprudente, depongono quindi per la correttezza della valutazione che esclude ogni responsabilità del custode, posto che tanto non può che integrare il caso fortuito, appunto idoneo ad interrompere il nesso di causalità e a mandare assolto da ogni responsabilità il custode.
La disattenzione o l’imprudenza costituiscono un fatto irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, a nulla appunto rilevando, in quest’ottica, che la condotta del danneggiato fosse astrattamente prevedibile. In tal guisa, la presenza di un tombino scoperto e invisibile, nelle descritte condizioni del luogo, recede a mera occasione del sinistro, ma non ne costituisce la causa.
E, poi, la circostanza che l’assessore sia intervenuto al sopralluogo nell’esercizio della funzione di ‘Protezione Civile’ (quale delegato del sindaco), non è per nulla decisiva. Soprattutto perché la partecipazione al sopralluogo, nella indicata qualità istituzionale, non esonerava certo l’assessore dal tenere una condotta doverosamente prudente.