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Sopravvenuta incapacità procreativa del genitore: valutabile il risarcimento per la prole che perde la possibilità avere ulteriori fratelli e sorelle

Necessari però elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che la mancanza del futuro possibile legame abbia rappresentato in concreto un pregiudizio rispetto alle aspettative di vita del soggetto danneggiato, con necessaria allegazione specifica del progetto di vita familiare e del tipo di pregiudizio subito

Sopravvenuta incapacità procreativa del genitore: valutabile il risarcimento per la prole che perde la possibilità avere ulteriori fratelli e sorelle

Il danno non patrimoniale per la perdita della possibilità di instaurare un rapporto affettivo con fratelli o sorelle, conseguente alla perdita della capacità procreativa del genitore, è risarcibile solo quando sia dimostrato che il legame parentale si sarebbe ragionevolmente acquisito e quando vi siano elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che la mancanza del predetto legame abbia rappresentato in concreto un pregiudizio rispetto alle aspettative di vita del soggetto danneggiato, con necessaria allegazione specifica del progetto di vita familiare e del tipo di pregiudizio subito.
Questi i principi fissati dai giudici (sentenza numero 6517 dell’11 marzo 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame una delicatissima vicenda originatasi dai gravi problemi post parto subiti da una donna.
Nello specifico, la donna, a seguito di una endometrite e di una infezione nosocomiale, si è dovuta sottoporre ad un intervento di isterectomia , e perciò, ha chiesto un adeguato risarcimento per sé stessa e per la figlia.
Per i giudici di merito, però, non può essere riconosciuto, in favore della ragazzina, un ristoro del danno per la perdita della possibilità di avere uno o più fratelli e, quindi, d’instaurare il relativo vincolo affettivo. Anche perché l’aspettativa di un minore d’interagire con eventuali germani è da ritenere correlata a fattori del tutto eventuali ed ipotetici tali da escludere che possa riconoscersi al riguardo una tutela giuridica.
In particolare, se l’intervenuto riconoscimento, a favore dei genitori, di componenti di danno riferibili alla perdita della possibilità di procreare impone di considerare provato il presupposto del danno richiesto a favore della figlia, per la ragionevole certezza che si sarebbe acquisito quel legame pur in difetto dell’allegazione di un progetto di vita familiare che contemplasse il concepimento di più figli, per converso la domanda è ugualmente da disattendere, in quanto è mancata qualsivoglia allegazione, e conseguente prova, anche in termini di presunzione, in ordine al concreto pregiudizio che sarebbe derivato alla ragazzina dall’assenza del legame con il futuro fratello o sorella, non essendo stato dedotto nulla al riguardo né risultando note peculiari situazioni tali da individuare con precisione e certezza l’ipotizzato pregiudizio.
A fare chiarezza provvedono i magistrati di Cassazione, partendo dal principio secondo cui la perdita della capacità di procreare del genitore cagiona, per implicazione logica, al figlio del danneggiato principale la lesione dell’interesse, costituzionalmente protetto, a stabilire un legame affettivo con uno o più fratelli e, quindi, un danno non patrimoniale risarcibile, purché, però, vi siano indicatori, anche presuntivi, tali da far ritenere che quel legame sarebbe stato acquisito e che la sua mancanza abbia determinato un effettivo pregiudizio. Di conseguenza, va riconosciuto il risarcimento per la preclusa possibilità, in concreto, di acquisire il legame con fratello o sorella, sempre che sia ragionevolmente certo che lo si sarebbe acquisito e sempre che vi siano elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che la mancanza del predetto legame abbia rappresentato in concreto un pregiudizio rispetto alle aspettative di vita del soggetto danneggiato.
Ciò detto, però, nella vicenda in esame è mancata l’allegazione di un progetto di vita che contemplasse il concepimento di più figli, e, provata la perdita del legame che ragionevolmente si sarebbe acquisito, non vi è stata dimostrazione di un concreto pregiudizio per la minore, relazionabile all’assenza del legame con un futuro fratello o sorella.
Per i magistrati bisogna anche considerare un punto fondamentale: la fattispecie di un rapporto parentale già instaurato e quello di un tale rapporto futuro ed eventuale non sono paragonabili, perché la seconda ipotesi attiene al danno da perdita di chance, ovvero di un’apprezzabile e non prettamente aleatoria possibilità del rapporto parentale, viceversa soggetto per natura a mutevoli accadimenti e intendimenti.
In aggiunta, poi, deve in ogni caso sussistere l’allegazione non solo del progetto di famiglia più numerosa, ma anche, inevitabilmente in termini di coerenza sistematica, del connesso tipo di pregiudizio di cui si chiede il ristoro, rispetto allo specifico soggetto familiare che lo domanda. Ma in questa ottica non è sufficiente il mero riferimento ad un perfezionato matrimonio concordatario con finalità procreativa, poiché, spiegano i giudici, l’elemento dato dalla menzionata tipologia di matrimonio nulla di univoco può indicare rispetto all’allegazione e prova del progetto di vita in concreto sviluppato ovvero afferente alla comunità familiare a venire plausibilmente ipotizzabile nell’ipotesi specifica, e quindi non è idoneo a costituire indice del preteso pregiudizio relativo alla perdita del potenziale rapporto di fratellanza. E in questa ottica è privo di valore il riferimento alla gioia per l’avere un fratello o una sorella e alla prospettiva di avere, proprio alla luce di quel rapporto, un genuino ed unico sostegno emotivo nella vita.

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