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Tarsu, ampliata la superficie tassabile: l’omessa comunicazione al contribuente cancella la pretesa del Comune

Fatale l’errore compiuto dall’ente locale, che si è limitato a consegnare l’avviso di accertamento al proprietario dell’immobile

Tarsu, ampliata la superficie tassabile: l’omessa comunicazione al contribuente cancella la pretesa del Comune

Comune sconfitto e impossibilitato a incassare una cifra maggiore per la tassa rifiuti se non ha rispettato la procedura relativa alla rettifica – in aumento – della superficie tassabile di proprietà del contribuente. In ballo, nello specifico, un avviso di accertamento per le annualità 2009 e 2010, frutto della individuazione di una maggiore superficie tassabile rispetto a quella dichiarata. A censurare il Comune hanno provveduto già i giudici tributari regionali, ritenendo l’avviso di accertamento non adeguatamente motivato. Sulla stessa linea anche i magistrati della Cassazione, i quali ricordano che la norma – la Legge Finanziaria 2005 – ha stabilito che la superficie di riferimento ai fini della determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non può essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale per le unità immobiliari urbane di proprietà privata a destinazione ordinaria e ha previsto che i Comuni modifichino d’ufficio le superfici denunciate dai contribuenti ai fini della tassazione, che risultino inferiori alla predetta percentuale. Quindi, a far data dal 1° gennaio 2005, i contribuenti dovevano dichiarare almeno l’80 per cento della superficie catastale, salva la possibilità di dichiarare una superficie inferiore, documentando adeguatamente la diversa misurazione dichiarata, mentre gli enti impositori avrebbero dovuto procedere ad un adeguamento (massivo) delle superfici dichiarate, utilizzando il nuovo parametro catastale e avrebbero dovuto comunicare ai contribuenti, ossia a coloro che avevano dichiarato una superficie inferiore, la modifica d’ufficio effettuata. In questa vicenda, però, benché la normativa fosse entrata in vigore dal 2005, il Comune ha provveduto a notificare al contribuente l’avviso di accertamento senza inviare alcuna preventiva comunicazione della operata modifica della superficie dichiarata. (Ordinanza 4245 del 10 febbraio 2022 della Cassazione)

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