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Vendita di prodotti contraffatti: condanna sacrosanta nonostante prezzo basso e scarsa qualità

Nessuna via di fuga per un uomo beccato a vendere capi di abbigliamento caratterizzati tutti da marchio famoso ma contraffatto

Vendita di prodotti contraffatti: condanna sacrosanta nonostante prezzo basso e scarsa qualità

Prezzo troppo basso e scarsa qualità non possono rendere meno grave la messa in vendita di prodotti con marchio contraffatto.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (sentenza numero 681 del 9 gennaio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto nel Napoletano.
A finire nei guai è un uomo, beccato a vendere capi di abbigliamento caratterizzati tutti da marchio famoso ma contraffatto.
Per i giudici di merito il quadro probatorio è chiarissimo: consequenziale, quindi, la condanna del commerciante, ritenuto colpevole di commercio di prodotti con segni falsi – e di ricettazione – e perciò punito con otto mesi di reclusione e 200 euro di multa.
Questa decisione viene impugnata in Cassazione. Centrale, in ottica difensiva, è la riconoscibilità, a colpo d’occhio, della contraffazione. Ciò consente di escludere, secondo il legale, il delitto di commercio di prodotti con segni falsi, anche alla luce di un vecchio principio, risalente addirittura al 1999, secondo cui un marchio contraffatto può trarre in inganno un compratore, così da integrare, in caso di vendita della merce, il reato di commercio di prodotti con segni falsi solo se la provenienza prestigiosa del prodotto costituisce l’unico elemento qualificatore o comunque quello prevalente per determinare nell’acquirente di media esperienza la volontà di acquisto. Qualora viceversa altri elementi del prodotto, quali la evidente scarsità qualitativa o il prezzo eccessivamente basso rispetto al prezzo comune di mercato, siano rivelatori agli occhi di un acquirente di media esperienza del fatto che il prodotto non può provenire dalla ditta di cui reca il marchio, la contraffazione del marchio stesso cessa di rappresentare un fattore sviante della libera determinazione del compratore.
Alla luce di questo principio, quindi, la grossolanità della contraffazione può emergere da molteplici dettagli, come, ad esempio, la diversità del colore dei marchi, i loro contorni, la loro collocazione sul prodotto, le cuciture, la grafica stessa, il materiale usato.
Chiara la linea difensiva, quindi: l’analisi del contesto in cui il bene riportante il marchio contraffatto è stato posto in vendita, ossia scarsità qualitativa e prezzo eccessivamente basso possono portare ad escludere il reato di commercio di prodotti con segni falsi.
Alla visione proposta dalla difesa, però, i magistrati di Cassazione ribattono in modo secco: la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita (la scarsità qualitativa del bene o l’irrisorio prezzo) non sono circostanze idonee ad incidere sulla concretezza del reato, essendo a tal fine sufficiente l’attitudine ingannatoria del marchio (o segno distintivo).
A sostegno di questo ragionamento, poi, i giudici di terzo grado richiamano un principiò più recente, risalente al 2004, secondo cui nell’ipotesi dell’immissione in circolazione di prodotti contrassegnati da falsi marchi di provenienza, non rileva che il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato o sia risultato addirittura consapevole della falsità, rilevando soltanto che il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel dato bene come proveniente da un determinato produttore. Di conseguenza, in tema di commercio di prodotti con segni falsi, perché il falso possa essere considerato innocuo e grossolano e, dunque, il reato impossibile, è necessario avere riguardo alla attitudine ingannatoria del marchio in sé e non alle modalità di vendita e alle altre circostanze esterne, che attengono, invece, alla tutela del consumatore.
Non a caso, l’alterazione di marchi, prevista dal Codice Penale, comprende, precisano i giudici di Cassazione, anche la riproduzione solo parziale del marchio, idonea a far sì che esso si confonda con l’originale e da verificarsi mediante un esame sintetico – e non analitico – dei marchi in comparazione, analisi che tenga conto dell’impressione di insieme e della specifica categoria di consumatori cui il prodotto è destinato, soprattutto se si tratta di un marchio celebre.
Tirando le somme, e tornando alla vicenda in esame, non rileva, quindi, che i capi d’abbigliamento fossero soltanto ventiquattro, come dedotto dalla difesa, né che il loro prezzo fosse di molto inferiore a quello rinvenibile sul mercato, e neppure che la qualità fosse inferiore a quella dei beni originali. A legittimare la condanna del commerciante, quindi, la sottolineatura che i beni, da un lato, recavano marchi anche celebri e, dall’altro, erano sprovvisti di dati identificativi quali il copyright o il trademark, ovvero di etichette dell’azienda produttrice autorizzata.
Esclusa completamente, quindi, l’ipotesi del falso grossolano. E poi, chiosano i giudici di Cassazione, la fattispecie incriminatrice che ha inchiodato il commerciante è posta a presidio della fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela dei titolari del marchio, che hanno interesse a mantenere la certezza sulla funzione del segno distintivo come garanzia di particolare qualità e originalità della propria produzione.

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