Ville vesuviane: sono beni culturali quelle incluse nell’elenco approvato nell’ottobre del 1976
Assolutamente irrilevante il dettaglio relativo al proprietario per l’applicazione della tutela prevista dalla normativa

Costituiscono beni culturali ex lege le ville vesuviane incluse nell’elenco approvato con decreto ministeriale nell’ottobre del 1976. E ciò indipendentemente da chi ne sia il proprietario, di modo che ai fini dell’applicazione della tutela predisposta dalla normativa generale su detti beni è irrilevante accertare a chi spetti il diritto dominicale su di esse. Normative alla mano, i giudici sottolineano che la natura culturale del bene deriva direttamente dalle sue qualità intrinseche accertate dall’apposta commissione chiamata, all’uopo, a formulare un apposito elenco di ville da tutelare, elenco da sottoporre all’approvazione del Ministero. Di conseguenza, le ville vesuviane incluse nel suddetto elenco, nella specie approvato con decreto ministeriale datato 19 ottobre del 1976, costituiscono beni culturali ex lege, indipendentemente da chi ne sia il proprietario. I giudici chiariscono poi che se è vero che lo stato di abbandono e degrado in cui versa un bene non esclude che esso possa essere assoggettato a vincolo culturale e non comporta, per ciò solo, il venir meno della relativa tutela, ciò non vale nell’ipotesi in cui il medesimo bene, a causa delle modifiche apportate, abbia oggettivamente perso quelle caratteristiche intrinseche che avrebbero consentito di attribuirgli valenza culturale giustificandone la protezione e, soprattutto, come nella vicenda presa in esame, ove non vi sia certezza riguardo il tempo dell’avvenuta trasformazione (che potrebbe essersi verificata anteriormente all’imposizione del vincolo) e l’estensione del vincolo. (Sentenza 3605 del 9 maggio 2022 del Consiglio di Stato)