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Apprendistato: il disallineamento tra formazione e prestazione può mettere nei guai il datore di lavoro

Possibile, almeno sulla carta, ipotizzare, secondo i giudici, un grave inadempimento degli obblighi formativi che caratterizzano l’apprendistato

Apprendistato: il disallineamento tra formazione e prestazione può mettere nei guai il datore di lavoro

La prospettazione di un disallineamento tra la parte formativa del contratto di apprendistato e la prestazione lavorativa incide sulla valutazione circa l’esatto adempimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi connessi al rapporto di lavoro.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 32654 del 15 dicembre 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il caso di una giovane donna che, dopo aver conseguito il diploma presso un istituto professionale, ha svolto un periodo di tirocinio formativo, di quasi un mese, presso un supermercato come addetta al ‘reparto gastronomia’, per essere prima assunta con contratto di apprendistato e destinata presso altro supermercato e per essere poi licenziata, tre anni dopo, per recesso datoriale.
Secondo la giovane donna, è evidente l’invalidità del contratto di apprendistato, mentre, a suo dire, vi sono tutti i presupposti per parlare di ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ritenere illegittimo il suo licenziamento, poiché privo di giustificazione.
In primo grado, le obiezioni sollevate dalla donna vengono accolto. Di parere opposto, invece, i giudici di secondo grado, i quali valutano come corretto l’operato del datore di lavoro.
A ridare vigore alla posizione della donna sono però i giudici di Cassazione, i quali ne ritengono lineare la visione, visione centrata sulla constatazione che nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti al settore del terziario, nel quarto livello di inquadramento sono tenuti distinti i profili professionali del commesso e dell’addetto al ‘banco gastronomia’ da quello dello specialista di gastronomia, tanto è vero che per i primi due è previsto un periodo massimo di apprendistato di trentasei mesi ed invece per il secondo un periodo di quarantadue mesi.
Decisiva è la divergenza tra il piano formativo avente come obiettivo il conseguimento della qualifica di commesso da banco e il contratto di assunzione, che invece prevedeva la qualifica di specialista di gastronomia.
Tale divergenza ha, non a caso, avuto un notevole peso specifico in primo grado, laddove i giudici, nel motivare il giudizio sulla invalidità del contratto di apprendistato, hanno, da un lato, rilevato la mancanza di contestualità tra sottoscrizione del piano formativo e del contratto di assunzione, e, dall’altro, hanno considerato la discrasia tra un piano formativo redatto per far ottenere alla dipendente la qualifica di commesso da banco e il contratto di lavoro in cui vi è l’individuazione del profilo da conseguire nello specialista di gastronomia implicante in tutta evidenza competenze difformi.
Necessario, quindi, accertare in concreto, analizzando la specifica vicenda, se la previsione di un piano formativo per il conseguimento di una qualifica professionale diversa ed inferiore rispetto a quella oggetto del contratto di apprendistato e la sua esecuzione conforme a quanto previsto nel piano integrino complessivamente un grave inadempimento degli obblighi formativi, quale fatto costitutivo del diritto, rivendicato dalla lavoratrice, alla conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

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