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Deliberazioni assembleari: interpretazione poggiata innanzitutto sull’elemento letterale

Possibile, poi, puntare sulla valutazione del comportamento delle parti e sulla conservazione degli effetti dell’atto

Deliberazioni assembleari: interpretazione poggiata innanzitutto sull’elemento letterale

Le deliberazioni dell’assemblea condominiale devono essere interpretate secondo i canoni stabiliti dal Codice Civile, privilegiando, anzitutto, l’elemento letterale e, nel caso in cui tale elemento risulti insufficiente, gli altri criteri interpretativi indicati dalla legge, tra cui quelli afferenti alla valutazione del comportamento delle parti e alla conservazione degli effetti dell’atto, che impongono di attribuire alle espressioni letterali usate un qualche effetto giuridicamente rilevante, anziché nessun effetto o un significato meramente programmatico.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 4806 del 3 marzo 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame l’azione con cui un condòmino, in provincia di Bari, ha impugnato una delibera, deducendo l’illegittima approvazione della revisione delle tabelle condominiali in assenza dei requisiti richiesti dalla legge.
A dar torto al condòmino sono stati già i giudici di merito, i quali hanno osservato che la delibera impugnata esprimeva la mera volontà dei condòmini di provvedere, in futuro, ad una ridefinizione delle tabelle millesimali a seguito della costruzione di una veranda nell’appartamento di proprietà del condòmino.
In particolare, viene sottolineata l’assenza di nuove e diverse tabelle rispetto a quelle originarie e viene precisato che una successiva deliberazione, con cui l’assemblea conferiva delega all’amministratore per l’espletamento della mediazione, si limitava a confermare il contenuto della precedente delibera impugnata.
A chiudere il contenzioso provvedono i giudici di Cassazione, osservando che in Appello si è privilegiato il criterio lessicale al fine di evidenziare la volontà assembleare in merito alla revisione delle tabelle per il futuro, una volta accertato il principale presupposto di legge, ossia il mutamento dello stato dei luoghi.
Quanto ai criteri sussidiari invocati dal condòmino e previsti dalla legge, in coerenza con l’interpretazione sistematica del documento negoziale, il giudice di secondo grado ha rilevato, da un lato, l’assenza nella delibera impugnata di nuove tabelle, o di tabelle revisionate, e, dall’altro, ha riconosciuto implicitamente l’effetto giuridicamente rilevante anche di una delibera avente il suddetto contenuto programmatico, effetto che consiste nell’indispensabile investitura conferita dall’assemblea all’amministratore a scegliere un perito affinché – verificata la sussistenza del mutamento dello stato dei luoghi – questi proceda alla materiale stesura della revisione delle tabelle millesimali.
In conclusione, va ravvisato solo un contenuto programmatico nella delibera impugnata e non già una volontà di approvare nuove tabelle.

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