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Rimborso del deposito bancario: non è sufficiente il dato storico del versamento di alcune somme

Per la fattispecie contrattuale del deposito bancario è necessaria anche la dimostrazione del titolo in virtù del quale il versamento viene eseguito e, dunque, del rapporto bancario con specifico riferimento al quale il soggetto effettua tale versamento

Rimborso del deposito bancario: non è sufficiente il dato storico del versamento di alcune somme

Il mero dato storico del versamento di somme da parte di un soggetto presso una banca non è di per sé idoneo a integrare la fattispecie contrattuale del deposito bancario, essendo necessaria anche la dimostrazione del titolo in virtù del quale il versamento viene eseguito e, dunque, del rapporto bancario con specifico riferimento al quale il soggetto effettua tale versamento.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 21334 del 23 giugno 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto tra alcuni privati ed un istituto di credito in merito al pagamento di oltre 900mila euro quale rimborso di somme oggetto di deposito presso una banca.
Legittime, in sostanza, le obiezioni sollevate dall’istituto di credito a fronte della corposa richiesta di denaro.
In Appello si è desunta l’avvenuta conclusione di un contratto di deposito bancario da alcuni versamenti, comprovati dalle relative ricevute, dettaglio, questo, valorizzato unitamente alla dichiarazione della banca circa l’avvenuta estinzione dei libretti di deposito a risparmio.
Per i magistrati di Cassazione, invece, il mero dato storico del versamento di somme da parte di un soggetto presso una banca non è di per sé idoneo a integrare la fattispecie contrattuale del deposito bancario, essendo necessaria anche la dimostrazione del titolo in virtù del quale il versamento viene eseguito e, dunque, del rapporto bancario con specifico riferimento al quale il soggetto effettua tale versamento. In sostanza, il versamento costituisce un atto esecutivo di un rapporto preesistente (o contestualmente costituito), ma non vale, da solo, a dimostrare l’esistenza di tale rapporto, né, conseguentemente, a fondare l’obbligazione restitutoria della banca, trattandosi di un atto neutrale che può trovare diversi titoli giustificativi.
Dunque, l’esistenza del diritto di credito azionato nei confronti della banca presuppone la dimostrazione, da parte del privato, non solo del versamento, ma anche della instaurazione del rapporto contrattuale da cui deriverebbe l’obbligo restitutorio e della riferibilità di tale rapporto al soggetto che si assume come depositante.
Per quanto concerne, poi, la dichiarazione resa dalla banca circa l’avvenuta estinzione dei libretti di deposito, dichiarazione a cui in Appello è stato attribuito valore sostanzialmente confessorio della sussistenza dell’obbligazione restitutoria, essa non integra una confessione, secondo i giudici di Cassazione, in quanto difettano i presupposti sia oggettivi, trattandosi di una dichiarazione di fatti favorevoli al dichiarante, sia soggettivi, essendo rivolta a un terzo e, dunque, non avente valore di prova legale. Di conseguenza, essa non esonera il privato dall’onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere. In ogni caso, la dichiarazione non può essere frazionata, valorizzandosi cioè la sola affermazione implicita della esistenza del deposito e trascurandosi il contenuto esplicito della medesima, consistente nell’avvenuta estinzione del rapporto, poiché essa costituisce unitaria allegazione di un fatto complesso (esistenza ed estinzione del rapporto), che, ove non ritenuta integralmente idonea a provare il fatto estintivo, non può neppure essere utilizzata per dimostrare il fatto costitutivo della pretesa.
Come chiosa finale, poi, i magistrati di Cassazione ribadiscono che nel deposito bancario l’obbligo restitutorio della banca sorge, salvo il caso di previsione di un termine convenzionale di scadenza del contratto, solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di esigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo in tal modo sorgere il corrispondente obbligo della banca.

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